Art. 37 
 
         Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio 
        di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo 
 
  1. Al fine di contribuire alla copertura dei costi fissi  sostenuti
dai gestori per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa
e di fondo nonostante la chiusura anticipata degli impianti funiviari
e  dei  comprensori   sciistici   per   effetto   dei   provvedimenti
restrittivi, statali e regionali, per il contenimento  dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19,   gli   stanziamenti   relativi    ai
finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 12 novembre 2001,
n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione  del  servizio  di
soccorso sulle piste di sci di discesa),  e  19  maggio  2005,  n.  9
(Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso
sulle piste di sci di fondo), sono  aumentati  di  euro  2.550.000  a
valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema  di
protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti). 
  2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.