Art. 37 Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo 1. Al fine di contribuire alla copertura dei costi fissi sostenuti dai gestori per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo nonostante la chiusura anticipata degli impianti funiviari e dei comprensori sciistici per effetto dei provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), sono aumentati di euro 2.550.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti). 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.