Art. 38 
 
      Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 
 
  1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 2019,  n.  16
(Principi  e   disposizioni   per   lo   sviluppo   della   mobilita'
sostenibile), e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Contributi per la progettazione e la realizzazione di
zone di sosta per le biciclette e di  stazioni  di  ricarica  per  la
micro-mobilita' elettrica). - 1. In deroga alla  legge  regionale  20
novembre 1995, n. 48 (Interventi  regionali  in  materia  di  finanza
locale), la Regione concede contributi  a  fondo  perduto  agli  enti
locali, singoli e associati, nella misura massima di 50.000 euro, per
la  progettazione  e  la  realizzazione  di  zone  di  sosta  per  le
biciclette  e  di  stazioni  di  ricarica  per   la   micro-mobilita'
elettrica. 
  2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,  ogni
ulteriore adempimento o  aspetto,  anche  procedimentale,  necessario
all'attuazione del presente articolo.». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 700.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione
10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 05  (Viabilita'  e
infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese d'investimento). 
  3.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.