Art. 38 Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilita' sostenibile), e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Contributi per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilita' elettrica). - 1. In deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione concede contributi a fondo perduto agli enti locali, singoli e associati, nella misura massima di 50.000 euro, per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilita' elettrica. 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo.». 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 700.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese d'investimento). 3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.