Art. 40 Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta 1. Al fine di far fronte agli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui settori culturale e sportivo, per l'anno 2020, in deroga alle norme di settore, e' concesso un contributo straordinario a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi gia' calendarizzati e svolti nell'anno 2019 nella misura del 40 per cento della spesa prevista per un massimo di euro 15.000. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a favore di enti, associazioni e societa', imprese e comitati organizzatori operanti nei settori della cultura e dello sport con sede legale, costituiti e operanti in Valle d'Aosta. 3. Le modalita' di assegnazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente. 4. Nel caso in cui i beneficiari degli aiuti siano societa' o imprese si applica quanto previsto dall'articolo 60 relativamente alla disciplina in materia di aiuti di stato. 5. L'onere, per l'anno 2020, derivante dall'erogazione del contributo di cui al presente articolo e' stabilito in euro 150.000, di cui euro 75.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), Programma 02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 75.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti). 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.