Art. 40 
 
Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori  di  eventi
          culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta 
 
  1. Al fine di  far  fronte  agli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sui  settori  culturale  e  sportivo,  per
l'anno 2020,  in  deroga  alle  norme  di  settore,  e'  concesso  un
contributo straordinario a favore degli enti organizzatori di  eventi
culturali e sportivi gia'  calendarizzati  e  svolti  nell'anno  2019
nella misura del 40 per cento della spesa prevista per un massimo  di
euro 15.000. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a  favore  di  enti,
associazioni   e   societa',   imprese   e   comitati   organizzatori
operanti nei settori della cultura e dello  sport  con  sede  legale,
costituiti e operanti in Valle d'Aosta. 
  3. Le modalita' di assegnazione e di erogazione del  contributo  di
cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale
previo parere della Commissione consiliare competente. 
  4. Nel caso in cui i  beneficiari  degli  aiuti  siano  societa'  o
imprese si applica quanto  previsto  dall'articolo  60  relativamente
alla disciplina in materia di aiuti di stato. 
  5.  L'onere,  per  l'anno  2020,  derivante   dall'erogazione   del
contributo di cui al presente articolo e' stabilito in euro  150.000,
di cui euro 75.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione
dei beni  e  delle  attivita'  culturali),  Programma  02  (Attivita'
culturali e interventi  diversi  nel  settore  culturale),  Titolo  1
(Spese correnti), ed euro 75.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche
giovanili, sport  e  tempo  libero),  Programma  01  (Sport  e  tempo
libero), Titolo 1 (Spese correnti). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.