Art. 41 
 
Disposizioni in  materia  di  infrastrutture  ricreativo-sportive  di
                         interesse regionale 
 
  1.  Al  fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi   conseguenti
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per   l'anno   2020   i
contributi agli investimenti agli enti  locali  per  la  manutenzione
straordinaria     e      l'adeguamento      delle      infrastrutture
ricreativo-sportive di interesse regionale di proprieta' degli stessi
di cui alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni
per  la  realizzazione  di  infrastrutture   ricreativo-sportive   di
interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in  materia  di
turismo e trasporti), sono incrementati  di  150.000  euro  a  valere
sulla  Missione  6  (Politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero),
Programma  01  (Sport  e  tempo   libero),   Titolo   2   (Spese   di
investimento). 
  2. Il Programma regionale dei lavori  pubblici  e  dei  servizi  di
architettura e ingegneria per il triennio  2020/2022  e  il  relativo
elenco  annuale  sono  conseguentemente  modificati,  come  descritto
nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l). 
  3. Al fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  conseguenti  alla   sospensione   delle
attivita' e delle pratiche sportive,  il  finanziamento  della  legge
regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli  interventi  a
favore dello  sport),  per  la  concessione  dei  contributi  di  cui
all'articolo  4  della   medesima   legge,   e'   incrementato,   per
l'anno 2020, di euro 150.000, a valere sulla  Missione  6  (Politiche
giovanili, sport  e  tempo  libero),  Programma  01  (Sport  e  tempo
libero), Titolo 1 (Spese correnti). 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.