Art. 41 Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 i contributi agli investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprieta' degli stessi di cui alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono incrementati di 150.000 euro a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento). 2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l). 3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione delle attivita' e delle pratiche sportive, il finanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della medesima legge, e' incrementato, per l'anno 2020, di euro 150.000, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti). 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.