Art. 42 
 
             Contributo straordinario alle associazioni 
              e alle societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. In conformita' con gli obiettivi previsti dall'articolo 1  della
legge regionale n. 3/2004, in considerazione della  grave  situazione
economica derivante dall'emergenza  COVID-19,  sono  previste  misure
straordinarie di contribuzione  per  l'anno  2020  a  sostegno  delle
diverse  tipologie  di  beneficiari  aventi  la  finalita'   prevista
all'articolo 2,  comma  1,  della  medesima  legge.  L'intervento  e'
rivolto allo sport dilettantistico, con particolare  attenzione  alle
piccole realta' e all'attivita' giovanile, al fine di scongiurare  la
chiusura definitiva per  mancanza  di  liquidita',  concorrendo  alle
spese  correnti  di  funzionamento  e  di  gestione  ordinaria  degli
impiantie delle attivita' sportive. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al 2020,  alle
associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche affiliate  per
l'anno 2019-2020 alle federazioni sportive nazionali (FSN)  o  ad  un
ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto  dal  CONI,  con  sede
legale od operativa in  Valle  d'Aosta,  e'  concesso  un  contributo
straordinario finalizzato al  sostegno  dell'attivita'  sportiva,  in
particolare giovanile, compresa  quella  sviluppata  nell'ambito  dei
programmi ufficiali delle  FSN  riconosciute  dal  CONI,  cosi'  come
individuato all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e  c),  della  legge
regionale n. 3/2004 ad  esclusione  delle  sezioni  valdostane  3.  I
contributi di cui al comma 2 sono concessi a domanda,  da  presentare
entro il 31 agosto 2020, e sono ripartiti secondo i  criteri  per  la
definizione  dei  piani  di  riparto  dei   contributi   a   sostegno
dell'attivita'  sportiva  ordinaria  svolta  ai  sensi  della   legge
regionale n. 3/2004. 
  4. I criteri e le modalita' di erogazione del contributo di cui  al
comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale previo
parere della Commissione consiliare competente. 
  5. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato per l'anno 2020 in euro 600.000 a valere sulla Missione 6
(Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma  01  (Sport  e
tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.