Art. 42 Contributo straordinario alle associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche 1. In conformita' con gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 3/2004, in considerazione della grave situazione economica derivante dall'emergenza COVID-19, sono previste misure straordinarie di contribuzione per l'anno 2020 a sostegno delle diverse tipologie di beneficiari aventi la finalita' prevista all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. L'intervento e' rivolto allo sport dilettantistico, con particolare attenzione alle piccole realta' e all'attivita' giovanile, al fine di scongiurare la chiusura definitiva per mancanza di liquidita', concorrendo alle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impiantie delle attivita' sportive. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al 2020, alle associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche affiliate per l'anno 2019-2020 alle federazioni sportive nazionali (FSN) o ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, con sede legale od operativa in Valle d'Aosta, e' concesso un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell'attivita' sportiva, in particolare giovanile, compresa quella sviluppata nell'ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, cosi' come individuato all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 3/2004 ad esclusione delle sezioni valdostane 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 agosto 2020, e sono ripartiti secondo i criteri per la definizione dei piani di riparto dei contributi a sostegno dell'attivita' sportiva ordinaria svolta ai sensi della legge regionale n. 3/2004. 4. I criteri e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato per l'anno 2020 in euro 600.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti). 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.