Art. 48 Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali 1. L'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2020). - 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio decreto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. 2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni: a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresi' i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), d),e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge regionale n. 4/1995; b) i termini e le modalita' delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali; c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature e' quella stabilita per le elezioni regionali; d) dopo la chiusura della votazione, si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali; e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito; f) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore 7,00 e le ore 8,00 del giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni e' rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo; g) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di piu' consultazioni elettorali, e' raddoppiata; h) le spese per l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, nonche' quelle per il pagamento degli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. 3. Qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le seguenti disposizioni: a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 47 della legge regionale n. 4/1995 e 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7,00 alle ore 15,00; b) dopo la chiusura della votazione, si procede alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali; c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera b), si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative al referendum confermativo, successivamente quelle relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali; d) completate le operazioni di cui alla lettera c), si procede, senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali all'ulteriore giorno successivo. 4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.». 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' abrogato. 3. In relazione al rinvio dei comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 per il rimborso agli enti locali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, a valere sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti). 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.