Art. 48 
 
      Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali 
 
  1. L'articolo 14  della  legge  regionale  21  aprile  2020,  n.  5
(Ulteriori  misure  regionali  urgenti  di  sostegno  per   famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Misure urgenti per  lo  svolgimento  delle  consultazioni
elettorali nell'anno 2020). - 1. In deroga a  quanto  disposto  dagli
articoli 8, comma 2, della legge  regionale  7  agosto  2007,  n.  21
(Disposizioni in materia di  modalita'  di  elezione  del  Presidente
della Regione e degli Assessori, di presentazione e  di  approvazione
della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale),
e  20,  comma  1,  della  legge  regionale  9  febbraio  1995,  n.  4
(Disposizioni in materia di elezioni comunali), le  elezioni  per  il
rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto  del  Presidente
della Regione n. 54 del 18  febbraio  2020,  e  le  elezioni  per  il
rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella  medesima  data,  in
una domenica compresa tra il 1°  settembre  e  il  15  ottobre  2020,
tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza  epidemiologica
da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente  della  Regione,
con proprio decreto, da pubblicare non oltre il  sessantesimo  giorno
antecedente la data stabilita per la votazione. 
  2. Le operazioni elettorali restano  disciplinate  dalla  normativa
regionale  vigente  per  le  singole  consultazioni,   salvo   quanto
previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni: 
    a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati  sono
quelli  stabiliti  per  le  elezioni  regionali,  che   costituiscono
altresi'  i  termini  utili  per  la   rimozione   delle   cause   di
ineleggibilita' di cui all'articolo 15,  comma  1,  lettere  a),  c),
d),e), f), h), i), l), m), n), o), p)  e  q),  della  legge regionale
n. 4/1995; 
    b) i termini e le modalita' delle  operazioni  della  Commissione
elettorale circondariale in ordine all'esame delle  candidature  sono
quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale  regionale
per le elezioni regionali; 
    c) la data di pubblicazione del manifesto  delle  candidature  e'
quella stabilita per le elezioni regionali; 
    d) dopo la chiusura della votazione, si procede,  nell'ordine,  a
effettuare prima le operazioni preliminari  allo  scrutinio  relative
alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative  alle  elezioni
comunali; 
    e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette  delle
schede  votate  per  le  elezioni  comunali   sono   consegnati   dal
vicepresidente   dell'Ufficio   di    sezione,    accompagnato    dai
rappresentanti  delle  forze  dell'ordine,   al   Presidente   o   al
vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito; 
    f) le operazioni di scrutinio dei voti delle  elezioni  regionali
precedono quelle delle elezioni comunali,  alle  quali  si  provvede,
dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore  7,00  e
le ore 8,00 del giorno successivo alle operazioni di scrutinio  delle
elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza  dei  Presidenti  delle
sezioni  e'  rinviata  al  giorno  successivo  allo  scrutinio  delle
elezioni  regionali  e  quella  dell'Ufficio  centrale  all'ulteriore
giorno successivo; 
    g)  la  maggiorazione  prevista  per  gli  onorari  spettanti  ai
Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di  contemporaneo
svolgimento di piu' consultazioni elettorali, e' raddoppiata; 
    h) le  spese  per  l'arredamento  dei  seggi,  il  trasporto  del
materiale elettorale,  la  compilazione  delle  liste  elettorali  di
sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali,
l'allestimento degli Uffici  di  scrutinio,  nonche'  quelle  per  il
pagamento degli onorari spettanti ai membri degli  Uffici  elettorali
di sezione, degli Uffici di scrutinio e  dell'Ufficio  centrale  sono
anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. 
  3. Qualora la data fissata per le  elezioni  regionali  e  comunali
coincida con quella del referendum confermativo del  testo  di  legge
costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57  e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12  ottobre  2019,  si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le
operazioni di votazione si svolgono,  in  deroga  a  quanto  disposto
dagli articoli 47 della legge regionale n. 4/1995 e  27  della  legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione  del  Consiglio
regionale), nella giornata di  domenica,  dalle  ore  7,00  alle  ore
23,00, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7,00 alle ore 15,00; 
    b) dopo la chiusura della votazione, si procede alla  sigillatura
delle  urne  contenenti  le  schede  votate  relative  alle  elezioni
regionali e, a  seguire,  delle  urne  contenenti  le  schede  votate
relative alle elezioni comunali; 
    c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera  b),  si
procede, nell'ordine, a effettuare prima  le  operazioni  preliminari
allo scrutinio relative al referendum  confermativo,  successivamente
quelle relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative
alle elezioni comunali; 
    d) completate le operazioni di cui alla lettera c),  si  procede,
senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum. 
  Le operazioni di scrutinio relative alle  elezioni  regionali  sono
rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle
operazioni di scrutinio relativo al referendum  e  le  operazioni  di
scrutinio  relative  alle  elezioni  comunali  all'ulteriore   giorno
successivo. 
  4. La Giunta regionale definisce, con  propria  deliberazione,  gli
ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a  garantire  il
corretto svolgimento delle operazioni elettorali.». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo  2020,
n. 4 (Prime  misure  regionali  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), e' abrogato. 
  3. In relazione al rinvio dei comizi per il rinnovo  del  Consiglio
regionale  e  a  quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in  materia
di finanza derivata e  di  contabilita'  pubblica),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' autorizzata,  per
l'anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 per il  rimborso  agli  enti
locali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, a  valere  sulla
Missione  01  (Organi  istituzionali),  Programma   07   Elezioni   e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile),  Titolo  1  (Spese
correnti). 
  4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano
copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.