Art. 49 
 
Contributi  straordinari  alle  Organizzazioni  di  Volontariato   di
  Protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19. 
 
   1. Limitatamente al 2020, alle Organizzazioni di  Volontariato  di
Protezione civile appartenenti all'Elenco  regionale  e  iscritte  al
Registro regionale delle  Organizzazioni  di  Volontariato  ai  sensi
dellalegge regionale n. 16/2005, al fine di valorizzare  il  servizio
prestato alla cittadinanza durante l'emergenza fornendo  un  supporto
tecnico e organizzativo per lo svolgimento delle  attivita'  previste
dai rispettivi statuti garantendone lo svolgimento in  sicurezza,  in
ottemperanza alle misure di  sicurezza  prescritte  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  un  contributo
straordinario pari al cento per cento delle spese sostenute, fino  ad
un importo massimo di euro 50.000 per ciascuna Organizzazione,  e  in
misura  comunque  non  superiore  al  limite  dello  stanziamento  di
bilancio, per le seguenti spese: 
    a) acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti; 
    b) manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprieta'; 
    c)  assicurazione  dei  soci  operativi  per  infortuni   e   per
l'assicurazione  per  la  responsabilita'   civile   dei   mezzi   di
proprieta'. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  concessi  a  domanda,  da
presentare entro  il  31  luglio  2020,  corredata  dalla  copia  dei
preventivi di spesa, con provvedimento del dirigente della  struttura
competente. I contributi sono erogati, anche in  piu'  soluzioni,  in
acconti e a saldo, previa esibizione entro il  15  novembre  2020  di
idonea  documentazione  fiscale  attestante  l'effettuazione   e   la
tracciabilita' delle spese  e  il  relativo  pagamento  entro  il  31
ottobre 2020. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato per l'anno 2020 in euro 450.000, a valere sulla  Missione
11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), di
cui euro 300.000 di titolo 1 (Spese  correnti)  ed  euro  150.000  di
titolo 2 (Spese di investimento). 
  4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma
trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.