Art. 54 
 
              Contributi straordinari per fronteggiare 
              l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini 
 
  1. Limitatamente al 2020, ai proprietari  di  rifugi  alpini  o  ai
gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4  (Interventi
per lo sviluppo alpinistico ed  escursionistico  e  disciplina  della
professione di gestore di rifugio alpino.  Modificazioni  alle  leggi
regionali 26 aprile 1993, n. 21, e  29  maggio  1996,  n.  11),  sono
concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per
il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31  ottobre
2020, per assicurare il rispetto delle misure  di  sicurezza  per  il
contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per
il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle  attivita',
per le seguenti iniziative, sia per spese  di  investimento  che  per
spese correnti: 
    a) acquisizione di dispositivi  di  protezione  individuale,  con
esclusione, ove consentito  dalla  vigente  normativa,  di  guanti  e
mascherine  monouso,  di  beni  (nel  caso  di  bicchieri,  posate  e
stoviglie  monouso   unicamente   in   materiale   biodegradabile   e
compostabile),  di  servizi  e  di  attrezzature,  effettuazione   di
interventi di sanificazione degli  ambienti  di  lavoro  e  dei  beni
strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione  di  opere,
anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento  degli  ambienti  di
lavoro, funzionali a garantirne la  sicurezza  per  i  titolari,  gli
addetti e la clientela; 
    b)  effettuazione  di  investimenti,  materiali  e   immateriali,
finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e  di  soluzioni  di
commercio elettronico, nonche'  alla  partecipazione  a  circuiti  di
monete complementari; 
    c) studi, progettazioni  e  consulenza  per  il  marketing  e  la
riorganizzazione aziendale,  compresi  i  servizi  di  consulenza  in
materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  concessi  a  domanda,  da
presentare entro il 15  novembre  2020,  per  ordine  cronologico  di
ricevimento  e  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,   con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia di enti e di professioni del turismo, nella misura del 50 per
cento   della   spesa   ammissibile,   sulla   base   degli   importi
autodichiarati nella domanda, comprovabili da  idonea  documentazione
fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilita' delle spese  e
il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite  minimo  di
spesa ammissibile e' pari a euro 500 e quello massimo  complessivo  a
euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato, per  l'anno  2020,  in  euro  500.000,  a  valere  sulla
Missione 7 (Turismo), Programma 01  (Sviluppo  e  valorizzazione  del
turismo), Titolo 1 (Spese correnti)  per  euro  350.000  e  Titolo  2
(Spese di investimento) per euro 150.000. 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.