Art. 54 Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini 1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita', per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela; b) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonche' alla partecipazione a circuiti di monete complementari; c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti e di professioni del turismo, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilita' delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato, per l'anno 2020, in euro 500.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 350.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 150.000. 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.