Art. 56 Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore dell'industria, dell'artigianato, delle attivita' professionali e della formazione professionale. 1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le societa' cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attivita' professionale, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonche' agli enti di formazione iscritti all'Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita' e al mantenimento della continuita' aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrita' sui luoghi di lavoro; b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attivita', di studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro; c) acquisizione di strumenti tecnologici per l'adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione dell'attivita', ivi comprese le iniziative volte a favorire l'adozione del lavoro agile e la formazione a distanza; d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonche' alla partecipazione a circuiti di monete complementari; e) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato e, per gli enti di formazione, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilita' delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, per imprese da zero a nove addetti al 9 marzo 2020, e a euro 80.000 per le imprese oltre i nove addetti al 9 marzo 2020, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Per gli esercenti attivita' professionale, in forma singola o associata, il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, a prescindere dal numero degli addetti. 3. Al comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: «15.000» sono sostituite dalle seguenti: «10.000». 4. Allo scopo di favorire la realizzazione da parte di imprese industriali e artigiane di progetti di ricerca e sviluppo o innovazione, finalizzati all'avvio e alla realizzazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative, in termini di prodotti o servizi, per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19, la Regione puo' concedere contributi a fondo perduto, per l'anno 2020, tramite procedimenti a bando. 5. Ai bandi gia' pubblicati o in pubblicazione nel corso del 2020 a valere sulla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sulle tematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla ripartenza delle attivita' economiche, compresi i costi di prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione funzionali al buon esito delle fasi di ricerca e sviluppo, sono ammesse a partecipare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge, anche le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque, se presentano progetti in collaborazione con altre imprese partecipanti. 6. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' determinato, per l'anno 2020, in euro 4.900.000 a valere: a) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 3.260.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.350.000; b) sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 90.000. 7. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5 e' determinato, per l'anno 2020, in euro 585.587,78 e in euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese di investimento). 8. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.