Art. 56 
 
Contributi  per  fronteggiare  l'emergenza   COVID-19   nel   settore
  dell'industria, dell'artigianato, delle attivita'  professionali  e
  della formazione professionale. 
 
  1. Limitatamente al 2020, alle  imprese  industriali  e  artigiane,
singole  e  collettive  ivi  comprese  le  societa'  cooperative   di
produzione e lavoro  e  le  cooperative  sociali,  e  agli  esercenti
attivita' professionale, in forma singola o  associata,  titolari  di
partita IVA, con sede legale o operativa in  Valle  d'Aosta,  nonche'
agli enti di formazione iscritti all'Albo regionale  degli  organismi
accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi
a fondo perduto, una tantum e non ripetibili,  per  il  finanziamento
dei costi sostenuti, dal  9  marzo  2020  al  31  ottobre  2020,  per
assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il  contenimento
e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il  sostegno
dei  costi  diretti  alla  graduale  ripresa  delle  attivita'  e  al
mantenimento della continuita' aziendale, per le seguenti iniziative,
sia per spese di investimento che per spese correnti: 
    a) acquisizione di dispositivi  di  protezione  individuale,  con
esclusione, ove consentito  dalla  vigente  normativa,  di  guanti  e
mascherine  monouso,  di  beni  (nel  caso  di  bicchieri,  posate  e
stoviglie  monouso   unicamente   in   materiale   biodegradabile   e
compostabile),  di  servizi  e  di  attrezzature,  effettuazione   di
interventi di sanificazione degli  ambienti  di  lavoro  e  dei  beni
strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione  di  opere,
anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento  degli  ambienti  di
lavoro, necessari ad  assicurare  il  rispetto  delle  condizioni  di
sicurezza e di salubrita' sui luoghi di lavoro;  b)  acquisizione  di
servizi di  consulenza  e  formazione,  finalizzati  all'adozione  di
strategie e piani di riavvio o di  proseguimento  dell'attivita',  di
studi,  progettazioni  e   consulenza   per   il   marketing   e   la
riorganizzazione aziendale,  compresi  i  servizi  di  consulenza  in
materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro; 
    c)  acquisizione  di  strumenti  tecnologici  per  l'adozione  di
strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di  riorganizzazione
dell'attivita',  ivi  comprese  le  iniziative   volte   a   favorire
l'adozione del lavoro agile e la formazione a distanza; 
    d)  effettuazione  di  investimenti,  materiali  e   immateriali,
finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e  di  soluzioni  di
commercio elettronico, nonche'  alla  partecipazione  a  circuiti  di
monete complementari; 
    e) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana  e  periodica,
anche on line, sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,
analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.  Sono  escluse  le
inserzioni  pubblicitarie  sui  motori  di  ricerca  e  sui   social,
televendite,  servizi  di  pronostici,  giochi  e  scommesse,   spese
accessorie e costi di intermediazione. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  concessi  a  domanda,  da
presentare entro il 15  novembre  2020,  per  ordine  cronologico  di
ricevimento  e  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,   con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia di industria e artigianato e, per gli enti di formazione, con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia di formazione professionale, nella misura del  50  per  cento
della spesa ammissibile,  sulla  base  degli  importi  autodichiarati
nella  domanda,  comprovabili  da   idonea   documentazione   fiscale
attestante l'effettuazione e  la  tracciabilita'  delle  spese  e  il
relativo pagamento entro il 31 ottobre  2020.  Il  limite  minimo  di
spesa ammissibile e' pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a
euro 50.000, per imprese da zero a nove addetti al 9 marzo 2020, e  a
euro 80.000 per le imprese oltre i nove addetti al 9 marzo  2020,  al
netto  degli  oneri  fiscali  se  recuperabili.  Per  gli   esercenti
attivita' professionale, in forma  singola  o  associata,  il  limite
minimo di spesa ammissibile e' pari a euro  1.000  e  quello  massimo
complessivo  a  euro  20.000,  al  netto  degli  oneri   fiscali   se
recuperabili, a prescindere dal numero degli addetti. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 31 marzo 2003, n.  6
(Interventi regionali per lo sviluppo  delle  imprese  industriali  e
artigiane), le  parole:  «15.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«10.000». 
  4. Allo scopo di favorire la  realizzazione  da  parte  di  imprese
industriali  e  artigiane  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo   o
innovazione,  finalizzati  all'avvio  e  alla  realizzazione  e  alla
sperimentazione di soluzioni innovative, in  termini  di  prodotti  o
servizi, per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19,  la
Regione puo' concedere contributi a fondo perduto, per  l'anno  2020,
tramite procedimenti a bando. 
  5. Ai bandi gia' pubblicati o in pubblicazione nel corso del 2020 a
valere sulla legge regionale  7  dicembre  1993,  n.  84  (Interventi
regionali  in  favore  della  ricerca  e  dello  sviluppo),  per   il
finanziamento di progetti di ricerca e di  sviluppo  sulle  tematiche
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  alla  ripartenza
delle attivita'  economiche,  compresi  i  costi  di  prototipazione,
ingegnerizzazione e  industrializzazione  funzionali  al  buon  esito
delle fasi di ricerca e sviluppo,  sono  ammesse  a  partecipare,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge,  anche
le imprese industriali con un numero di dipendenti  non  inferiore  a
dieci, se presentano progetti individuali, e le  imprese  industriali
con un numero di dipendenti non inferiore  a  cinque,  se  presentano
progetti in collaborazione con altre imprese partecipanti. 
  6.  L'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  1  e  2   e'
determinato, per l'anno 2020, in euro 4.900.000 a  valere:  a)  sulla
Missione 14  (Sviluppo  economico  e  competitivita'),  Programma  01
(Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti)  per  euro
3.260.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.350.000; 
    b) sulla Missione 15 (Politiche per il  lavoro  e  la  formazione
professionale), Programma 02  (Formazione  professionale),  Titolo  1
(Spese correnti) per euro 200.000 e Titolo 2 (Spese di  investimento)
per euro 90.000. 
  7.  L'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  4  e  5   e'
determinato, per l'anno 2020, in euro 585.587,78 e in euro  1.000.000
annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 14  (Sviluppo
economico e competitivita'), Programma 03  (Ricerca  e  innovazione),
Titolo 2 (Spese di investimento). 
  8.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.