Art. 57 
 
Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo 
 
  1. In considerazione della flessione dei  prezzi  delle  produzioni
primarie  e  dell'aumento   dei   costi   conseguenti   all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  la  Regione  concede  a  domanda,   da
presentare a partire dalla data indicata  nella  deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'articolo  61,  comma  3,  e  sino  al  31
ottobre 2020, per ordine cronologico  di  ricevimento  e  nei  limiti
degli stanziamenti di  bilancio,  alle  imprese  agricole,  con  sede
legale o  operativa  in  Valle  d'Aosta,  ivi  comprese  le  societa'
cooperative, un bonus/contributo a fondo perduto, una  tantum  e  non
ripetibile, nei seguenti importi: 
    a) euro 1.000, per le aziende con  produzione  standard  compresa
tra euro 4.000 e euro 10.000; 
    b) euro 2.000, per le aziende con  produzione  standard  compresa
tra euro 10.000 e euro 40.000; 
    c) euro 2.500, per le aziende con  produzione  standard  compresa
tra euro 40.000 e euro 80.000; 
    d) euro 3.000, per le aziende con  produzione  standard  compresa
tra euro 80.000 e euro 120.000; 
    e) euro 3.500, per le aziende con produzione standard superiore a
euro 120.000. 
  2. Per produzione standard, si intende il  valore  medio  ponderato
della produzione totale dell'azienda, comprendente  sia  il  prodotto
principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso
di un'annata agraria, e calcolata secondo le tabelle  di  riferimento
approvate   da   EUROSTAT.   Ai   fini    della    concessione    del
bonus/contributo,  sono  presi  in  considerazione  i  dati  relativi
all'annualita'  2019  afferenti  alle  superfici  dall'adesione  alla
misura 13 (Indennita' compensativa per zone da vincoli naturali)  del
Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema
zootecnico regionale (SI.ZO); le anagrafi minori sono  desunte  dalla
banca  dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica   (BDN).   Non   e'
considerata la produzione standard derivante dalla  monticazione  dei
capi in alpeggio. 
  3. La concessione del contributo e' subordinata all'assunzione,  da
parte  dell'impresa   richiedente,   dell'impegno   a   non   cessare
l'attivita' per almeno un anno  dalla  data  di  presentazione  della
domanda, pena la  revoca  dell'intero  contributo  concesso,  nonche'
dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unita'  o
nelle unita' produttive e a esibire tutta la  documentazione  atta  a
comprovare  la  verifica  dei  requisiti   autodichiarati   ai   fini
dell'accesso al contributo. 
  4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4,  lettera  b),  e  13,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 agosto 2016, n.
17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di  agricoltura
e di sviluppo rurale), e le eventuali anticipazioni dei medesimi sono
concessi, per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo  di  cui
all'articolo 60. 
  5. Limitatamente al  2020,  alle  imprese,  singole  o  collettive,
esercenti attivita' agricola o agrituristica, nonche'  alle  imprese,
anche  commerciali,  che  svolgono  attivita'  di  trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli, con sede legale o operativa
in Valle d'Aosta, sono  concessi  contributi  a  fondo  perduto,  una
tantum e non ripetibili, per il finanziamento  dei  costi  sostenuti,
dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle
misure  di  sicurezza  per  il  contenimento  e  il  contrasto  della
diffusione del virus COVID-19 e per il  sostegno  dei  costi  diretti
alla  graduale  ripresa  delle  attivita'  e  al  mantenimento  della
continuita' aziendale, per le seguenti iniziative sia  per  spese  di
investimento che per spese correnti: 
    a) acquisizione di dispositivi  di  protezione  individuale,  con
esclusione, ove consentito  dalla  vigente  normativa,  di  guanti  e
mascherine  monouso,  di  beni  (nel  caso  di  bicchieri,  posate  e
stoviglie  monouso   unicamente   in   materiale   biodegradabile   e
compostabile),  di  servizi  e  di  attrezzature,  effettuazione   di
interventi di sanificazione degli  ambienti  di  lavoro  e  dei  beni
strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione  di  opere,
anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento  degli  ambienti  di
lavoro, necessari ad  assicurare  il  rispetto  delle  condizioni  di
sicurezza e di salubrita' sui  luoghi  di  lavoro;  b)  potenziamento
degli impianti di stoccaggio  e  di  conservazione  delle  produzioni
agricole e dei sottoprodotti; c) vendita diretta o  a  domicilio  dei
prodotti agricoli aziendali; 
    d)  effettuazione  di  investimenti,  materiali  e   immateriali,
finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e  di  soluzioni  di
commercio elettronico; 
    e) progettazione di studi di fattibilita', progetti  preliminari,
definitivi ed esecutivi  relativi  alla  rifunzionalizzazione  ed  al
potenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole. 
  6. I contributi di cui al comma  5  sono  concessi  a  domanda,  da
presentare entro il 15  novembre  2020,  per  ordine  cronologico  di
ricevimento  e  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,   con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia    di     investimenti     aziendali     e     pianificazione
agricolo-territoriale, nella misura del  50  per  cento  della  spesa
ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati  nella  domanda,
comprovabili   da   idonea    documentazione    fiscale    attestante
l'effettuazione  e  la  tracciabilita'  delle  spese  e  il  relativo
pagamento entro il  31  ottobre  2020.  Il  limite  minimo  di  spesa
ammissibile e' pari a euro 500 e quello massimo  complessivo  a  euro
46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. 
  7. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato, per l'anno  2020,  in  euro  2.500.000  a  valere  sulla
Missione  16  (Agricoltura,  politiche   agroalimentari   e   pesca),
Programma  01  (Sviluppo  del  settore   agricolo   e   del   sistema
agroalimentare), Titolo 1  (Spese  correnti)  per  euro  1.950.000  e
Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 550.000. 
  8.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.