Art. 57 Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo 1. In considerazione della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione concede a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le societa' cooperative, un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, nei seguenti importi: a) euro 1.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 4.000 e euro 10.000; b) euro 2.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 e euro 40.000; c) euro 2.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 40.000 e euro 80.000; d) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 80.000 e euro 120.000; e) euro 3.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 120.000. 2. Per produzione standard, si intende il valore medio ponderato della produzione totale dell'azienda, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso di un'annata agraria, e calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT. Ai fini della concessione del bonus/contributo, sono presi in considerazione i dati relativi all'annualita' 2019 afferenti alle superfici dall'adesione alla misura 13 (Indennita' compensativa per zone da vincoli naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootecnico regionale (SI.ZO); le anagrafi minori sono desunte dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Non e' considerata la produzione standard derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio. 3. La concessione del contributo e' subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attivita' per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonche' dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unita' o nelle unita' produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo. 4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4, lettera b), e 13, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e le eventuali anticipazioni dei medesimi sono concessi, per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 60. 5. Limitatamente al 2020, alle imprese, singole o collettive, esercenti attivita' agricola o agrituristica, nonche' alle imprese, anche commerciali, che svolgono attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita' e al mantenimento della continuita' aziendale, per le seguenti iniziative sia per spese di investimento che per spese correnti: a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attivita' e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrita' sui luoghi di lavoro; b) potenziamento degli impianti di stoccaggio e di conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti; c) vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali; d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico; e) progettazione di studi di fattibilita', progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione ed al potenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole. 6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilita' delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato, per l'anno 2020, in euro 2.500.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.950.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 550.000. 8. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.