Art. 58 Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualita' 1. La Regione concede voucher/contributi destinati alle imprese che svolgono attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), alle imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante), alle imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), alle imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo), e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, per l'acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti trasformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole, nonche' di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti ai regimi di qualita' aventi le seguenti basi giuridiche: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari; b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; c) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; d) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91; e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il settore vitivinicolo; f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari); g) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione); h) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1375 del 10 febbraio 2020 (Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238), per i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 2. Per ciascuna impresa richiedente, il voucher/contributo a disposizione, di importo compreso tra euro 300 e euro 7.000, deve essere utilizzato entro il 30 novembre 2020, per l'acquisto delle materie prime e dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, con una spesa minima pari a tre volte il valore del voucher/contributo; il voucher/contributo e' richiedibile tramite la piattaforma telematica unica dedicata di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020, all'uopo implementata della relativa funzionalita'. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato, per l'anno 2020, in euro 3.000.000, a valere: a) sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.900.000; b) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 100.000. 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.