Art. 58 
 
             Misure di rilancio a sostegno del commercio 
          dei prodotti agroalimentari regionali di qualita' 
 
  1. La Regione concede voucher/contributi destinati alle imprese che
svolgono attivita' di somministrazione di alimenti e bevande  di  cui
alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande), alle imprese di cui  alla
legge regionale 24  giugno  2002,  n.  8  (Disciplina  dei  complessi
ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante),  alle
imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere), alle imprese di cui  alla
legge  regionale   6   luglio   1984,   n.   33   (Disciplina   della
classificazione   delle   aziende    alberghiere),    alle    imprese
agrituristiche di cui alla legge regionale 4  dicembre  2006,  n.  29
(Nuova disciplina dell'agriturismo), e agli esercizi che  commerciano
alimenti e bevande, con superficie di vendita  non  superiore  a  250
metri quadrati, con sede legale o operativa  in  Valle  d'Aosta,  per
l'acquisto  di  materie  prime  agricole   provenienti   da   aziende
regionali, di  prodotti  trasformati  ottenuti  in  prevalenza  dalle
predette materie prime agricole, nonche' di  prodotti  agroalimentari
di origine locale afferenti ai regimi di qualita' aventi le  seguenti
basi giuridiche: 
    a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e agroalimentari; 
    b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
    c) regolamento (CE) n. 110/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
    d) regolamento (UE) n. 251/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  26  febbraio  2014,  concernente  la  definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e  che
abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91; 
    e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)  n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto  riguarda  il
settore vitivinicolo; f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari);  g)
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
4 marzo 2011 (Regolamentazione  del  sistema  di  qualita'  nazionale
zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del  regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione); h) decreto del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 1375  del  10  febbraio
2020 (Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali ai sensi dell'articolo  12,  comma  1,  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238), per i prodotti  agro-alimentari  tradizionali
(PAT) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
  2.  Per  ciascuna  impresa  richiedente,  il  voucher/contributo  a
disposizione, di importo compreso tra euro 300  e  euro  7.000,  deve
essere utilizzato entro il 30 novembre  2020,  per  l'acquisto  delle
materie prime e dei prodotti agroalimentari di cui al  comma  1,  con
una spesa minima pari a tre volte il valore  del  voucher/contributo;
il  voucher/contributo  e'  richiedibile   tramite   la   piattaforma
telematica unica dedicata di cui all'articolo 11 della  l.r.  5/2020,
all'uopo implementata della relativa funzionalita'. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato, per l'anno 2020, in euro 3.000.000, a valere:  a)  sulla
Missione  16  (Agricoltura,  politiche   agroalimentari   e   pesca),
Programma  01  (Sviluppo  del  settore   agricolo   e   del   sistema
agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.900.000; 
    b)  sulla  Missione  1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo  2
(Spese di investimento), per euro 100.000. 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.