Art. 59 Bonus a favore dell'editoria locale 1. Le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali con sede legale e operativa in Valle d'Aosta che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, possono beneficiare di un contributo una tantum per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita' e al mantenimento della continuita' aziendale. 2. Il contributo una tantum e' erogato proporzionalmente rispetto al numero di domande pervenute e comunque non puo' essere superiore a: a) euro 15.000 per ciascuna delle imprese del settore della stampa cartacea e televisiva; b) euro 7.500 per ciascuna delle imprese del settore radiofonico e online; 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli importi da assegnare alle singole imprese che ne fanno richiesta anche in relazione alla salvaguardia dei posti di lavoro, e del costo del personale e del costo della produzione. 4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche riconducibili a partiti politici. 5. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 50. 6. L'onere complessivo del presente articolo e' determinato per l'anno 2020 in euro 100.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.