Art. 59 
 
                 Bonus a favore dell'editoria locale 
 
  1. Le imprese del settore della  stampa,  quotidiana  e  periodica,
anche  online,  le  emittenti  televisive  e   radiofoniche   locali,
analogiche o digitali con sede legale e operativa  in  Valle  d'Aosta
che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel
periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno  il  40  per
cento rispetto allo stesso periodo del 2019, possono  beneficiare  di
un contributo una tantum per  il  sostegno  dei  costi  diretti  alla
graduale ripresa delle attivita' e al mantenimento della  continuita'
aziendale. 
  2. Il contributo una tantum e' erogato  proporzionalmente  rispetto
al numero di domande pervenute e comunque non puo'  essere  superiore
a: 
    a) euro 15.000 per  ciascuna  delle  imprese  del  settore  della
stampa cartacea e televisiva; 
    b) euro 7.500 per ciascuna delle imprese del settore  radiofonico
e online; 
  3. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  definiti  gli
importi da assegnare alle singole  imprese  che  ne  fanno  richiesta
anche in relazione alla salvaguardia dei posti di lavoro, e del costo
del personale e del costo della produzione. 
  4. Sono escluse dal contributo di cui al comma  1  le  imprese  del
settore della  stampa,  quotidiana  e  periodica,  anche  online,  le
emittenti televisive e radiofoniche riconducibili a partiti politici. 
  5. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il contributo di cui all'articolo 50. 
  6. L'onere complessivo del presente  articolo  e'  determinato  per
l'anno 2020 in euro 100.000 a  valere  sulla  Missione  14  (Sviluppo
economico  e  competitivita'),  Programma  01  (Industria  e  PMI   e
artigianato), Titolo 1 (Spese correnti)  e  trova  copertura  con  le
modalita' indicate nell'allegata tabella 1.