Art. 6 Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 1. L'art. 43-bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), e' sostituito dal seguente: «Art. 43-bis (Rateazione di debiti tributari). - 1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente puo' richiedere al dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateale del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili. 2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 3. La rateazione e' concessa dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi in ragione dell'ammontare del debito, secondo le modalita' e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale. 4. Sulle somme dilazionate, dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza. 5. L'importo di ogni rata non puo' essere inferiore a euro 30. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. 6. La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia inferiore a euro 270. La rateazione puo' essere concessa anche per debiti di importo pari ad almeno euro 150, se il contribuente, persona fisica, versi in situazione di difficolta' economica, da comprovarsi mediante la presentazione di un ISEE in corso di validita' non eccedente l'importo di euro 15.000. 7. L'omesso pagamento della prima rata entro il termine stabilito nel piano rateale autorizzato, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Non si ha decadenza in caso di inadempimento dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 8. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente e' ammesso al pagamento rateale calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione decade anche dalla possibilita' di pagamento in misura ridotta della sanzione. 9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non puo' essere concessa una nuova rateazione prima del decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.»