Art. 6 
 
            Rateazione di debiti tributari. Modificazione 
              alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 
 
  1. L'art. 43-bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30  (Nuove
disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi  in  materia
di controllo strategico e di controllo di  gestione),  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 43-bis (Rateazione di debiti tributari). - 1. A seguito del
ricevimento di  un  avviso  di  accertamento,  il  contribuente  puo'
richiedere al  dirigente  della  struttura  regionale  competente  in
materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateale del
debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione  di
una  sanzione  amministrativa  tributaria,  fino  ad  un  massimo  di
trentasei rate mensili. 
  2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla struttura
regionale competente in materia di tributi entro il termine  previsto
per la proposizione del ricorso. 
  3.  La  rateazione  e'  concessa  dal  dirigente  della   struttura
regionale competente in materia di tributi in ragione  dell'ammontare
del debito, secondo le modalita' e le fasce di importo  definite  con
deliberazione della Giunta regionale. 
  4.  Sulle  somme  dilazionate,  dovute  a  titolo  di  tributo,  si
applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento  della
presentazione dell'istanza. 
  5. L'importo di ogni rata non puo' essere inferiore a euro  30.  Le
rate mensili nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo
giorno di ciascun mese. 
  6. La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente
dovuto  comprensivo  di  tributo,  sanzioni,  interessi  di  mora  ed
eventuali altri accessori sia inferiore a  euro  270.  La  rateazione
puo' essere concessa anche per debiti di importo pari ad almeno  euro
150, se il contribuente,  persona  fisica,  versi  in  situazione  di
difficolta' economica, da comprovarsi mediante la presentazione di un
ISEE in corso di validita' non eccedente l'importo di euro 15.000. 
  7. L'omesso pagamento della prima rata entro il  termine  stabilito
nel piano rateale autorizzato, ovvero di una delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
la decadenza dal beneficio della rateazione e  l'iscrizione  a  ruolo
dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e  sanzioni
in misura piena. Non si ha decadenza in caso di inadempimento  dovuto
a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 
  8. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente  e'
ammesso al pagamento rateale calcolato  sull'importo  della  sanzione
comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto  dal  beneficio
della rateazione decade anche  dalla  possibilita'  di  pagamento  in
misura ridotta della sanzione. 
  9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non puo'
essere concessa una nuova rateazione prima del decorso del termine di
tre anni dalla data di decadenza.»