Art. 60 
 
    Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato 
 
  1. Gli aiuti disciplinati  dal  presente  capo,  ad  eccezione  dei
contributi di cui agli articoli 54 e 55, sono concessi  nel  rispetto
del Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime  Quadro
nazionale di cui alla decisione  della  Commissione  europea  C(2020)
3482 final del 21 maggio 2020. Il  riferimento  e',  in  particolare,
alle misure temporanee di cui al  paragrafo  3.1  "Aiuti  di  importo
limitato" del Quadro temporaneo. 
  2. Gli aiuti disciplinati dal  presente  capo  non  possono  essere
concessi alle imprese che si trovano gia' in  difficolta',  ai  sensi
del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31
dicembre  2019,  comprese  quelle  che  si  trovano   in   stato   di
scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese
in concordato preventivo con continuita'  aziendale,  gia'  omologato
dal Tribunale se e nei limiti previsti dal Quadro temporaneo. 
  3. Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 50 non sono cumulabili
con quelli di cui all'articolo 57, comma 1.  Gli  aiuti  concessi  ai
sensi degli articoli 52, 56, e 57, comma 5, non  sono  cumulabili  in
capo alla medesima impresa, ancorche' operante  in  piu'  settori  di
attivita'. 
  4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai  sensi
del presente capo possono essere cumulati con  altri  aiuti  concessi
per le medesime finalita', nel rispetto della disciplina  in  materia
di  aiuti  di  Stato,  a  condizione  che  le  sovvenzioni  pubbliche
ottenute, anche di natura fiscale, non  eccedano  complessivamente  i
costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.