Art. 60 Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato 1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei contributi di cui agli articoli 54 e 55, sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento e', in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo. 2. Gli aiuti disciplinati dal presente capo non possono essere concessi alle imprese che si trovano gia' in difficolta', ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuita' aziendale, gia' omologato dal Tribunale se e nei limiti previsti dal Quadro temporaneo. 3. Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 50 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 57, comma 1. Gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 52, 56, e 57, comma 5, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, ancorche' operante in piu' settori di attivita'. 4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.