Art. 63 
 
                  Istituzione dell'elenco regionale 
                      «Disoccupazione COVID-19» 
 
  1. E' istituito l'elenco regionale «Disoccupazione COVID-19» a  cui
possono accedere tutti i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese
individuali  che  hanno  cessato  o  sospeso  l'attivita'   a   causa
dell'emergenza COVID-19, nonche' i lavoratori  dipendenti  che  hanno
involontariamente perso il lavoro  per  le  medesime  ragioni  in  un
periodo intercorrente dal 1° febbraio 2020 al 31  dicembre  2020,  ad
esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine. 
  2. I soggetti iscritti all'elenco  regionale  di  cui  al  comma  1
possono essere coinvolti  in  progetti  sperimentali,  gestiti  dalla
competente struttura del Dipartimento politiche del  lavoro  e  della
formazione, contenenti misure flessibili e  combinabili  di  politica
attiva  volte  al  rafforzamento  delle  capacita'   individuali   di
autoimpiego e ad agevolare il reinserimento nel mercato  del  lavoro,
erogate dai soggetti  iscritti  nell'elenco  regionale  dei  soggetti
accreditati ai servizi al  lavoro  in  collaborazione  con  gli  enti
iscritti nell'albo  regionale  degli  organismi  accreditati  per  la
formazione professionale. 
  3. Nei progetti di cui al comma 2 possono essere inseriti  anche  i
soggetti disoccupati iscritti alle liste  dei  Centri  per  l'impiego
regionali. 
  4. I criteri e le modalita' di erogazione dei progetti  di  cui  al
comma 2 sono  definiti  con  deliberazione  della  giunta  regionale,
previo parere della commissione consiliare competente. 
  5.  L'onere  iniziale  complessivo   del   presente   articolo   e'
determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 a valere sulla missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma
03 (Sostegno all'occupazione), titolo  1  (Spese  correnti)  e  trova
copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.