Art. 64 
 
             Misure per favorire i tirocini curricolari 
 
  1. Al fine di contribuire al  sostegno  dei  costi  e  degli  oneri
organizzativi aggiuntivi connessi  all'ottemperanza  alle  misure  di
sicurezza per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
negli ambienti di lavoro delle imprese,  degli  enti  privati,  degli
studi  professionali,  delle  fondazioni  e  delle   associazioni   a
prescindere dalla  forma  giuridica  rivestita,  con  sede  legale  o
operativa in Valle d'Aosta, che collaborano con  la  regione  per  il
miglioramento  della  relazione  con  il  mercato  del  lavoro   alla
realizzazione degli interventi di formazione professionale, ospitando
all'interno della propria  organizzazione  allievi  della  formazione
professionale  nell'ambito  dei  tirocini  curricolari  (stage),   e'
erogato un contributo forfetario pari a euro  500  per  ogni  allievo
accolto. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per gli  stage,  di
durata minima di ottanta ore, realizzati nel 2020, secondo i  criteri
e le ulteriori modalita' procedimentali stabiliti  con  deliberazione
della giunta regionale, nel rispetto del  Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza da COVID-19 e del  Regime  quadro  nazionale  di  cui  alla
decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21  maggio
2020. Il riferimento e', in particolare, alle  misure  temporanee  di
cui al paragrafo 3.1 «Aiuti di importo limitato». 
  3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n.  68
(Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),  il  contributo
forfetario di cui al comma 1 e' raddoppiato nel caso in cui lo  stage
sia  rivolto  a  persone  in  condizioni  di  disabilita'   grave   e
gravissima. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
quantificato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla missione
15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma
02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti). 
  5.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.