Art. 64 Misure per favorire i tirocini curricolari 1. Al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri organizzativi aggiuntivi connessi all'ottemperanza alle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro delle imprese, degli enti privati, degli studi professionali, delle fondazioni e delle associazioni a prescindere dalla forma giuridica rivestita, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, che collaborano con la regione per il miglioramento della relazione con il mercato del lavoro alla realizzazione degli interventi di formazione professionale, ospitando all'interno della propria organizzazione allievi della formazione professionale nell'ambito dei tirocini curricolari (stage), e' erogato un contributo forfetario pari a euro 500 per ogni allievo accolto. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per gli stage, di durata minima di ottanta ore, realizzati nel 2020, secondo i criteri e le ulteriori modalita' procedimentali stabiliti con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento e', in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 «Aiuti di importo limitato». 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il contributo forfetario di cui al comma 1 e' raddoppiato nel caso in cui lo stage sia rivolto a persone in condizioni di disabilita' grave e gravissima. 4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' quantificato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti). 5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.