Art. 66 
 
              Misure a sostegno della realizzazione di 
               percorsi di formazione a distanza (FAD) 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  e  sostenere  la  continuazione  e   la
realizzazione dei percorsi formativi professionali a distanza tramite
l'utilizzo delle nuove tecnologie, durante il  periodo  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nella  successiva  fase  di  progressivo
rientro alle attivita' ordinarie, possono essere concessi  contributi
agli  enti  di  formazione   che   risultino   accreditati   per   la
realizzazione di attivita' di formazione professionale  -  Ambito  A)
formazione  finanziata  di  cui  al  dispositivo  di   accreditamento
approvato con deliberazione della giunta  regionale  n.  264  del  12
marzo 2018 e che abbiano in gestione percorsi formativi in  corso  di
svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i  quali  sia
previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ad  integrazione
del finanziamento gia' previsto nell'ambito  dei  progetti  formativi
cofinanziati dalla  regione  per  la  copertura  dei  costi  connessi
all'acquisizione  di  dispositivi  digitali  individuali  e  per   la
connettivita' di rete, da mettere a  disposizione  degli  allievi  in
comodato d'uso, per un valore rapportato al  numero  di  partecipanti
previsti in fase di avvio di ciascun corso e fino ad  un  massimo  di
euro 5.000 a progetto. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 200.000, per  l'anno  2020,  fa  carico  e  trova
copertura a valere sulle risorse  gia'  iscritte  in  bilancio  della
programmazione Fondo  sociale  europeo  2014/2020  nell'ambito  della
missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione  professionale),
programma 02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti).