Art. 66 Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di formazione a distanza (FAD) 1. Al fine di favorire e sostenere la continuazione e la realizzazione dei percorsi formativi professionali a distanza tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella successiva fase di progressivo rientro alle attivita' ordinarie, possono essere concessi contributi agli enti di formazione che risultino accreditati per la realizzazione di attivita' di formazione professionale - Ambito A) formazione finanziata di cui al dispositivo di accreditamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 264 del 12 marzo 2018 e che abbiano in gestione percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD. 2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione del finanziamento gia' previsto nell'ambito dei progetti formativi cofinanziati dalla regione per la copertura dei costi connessi all'acquisizione di dispositivi digitali individuali e per la connettivita' di rete, da mettere a disposizione degli allievi in comodato d'uso, per un valore rapportato al numero di partecipanti previsti in fase di avvio di ciascun corso e fino ad un massimo di euro 5.000 a progetto. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 200.000, per l'anno 2020, fa carico e trova copertura a valere sulle risorse gia' iscritte in bilancio della programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti).