Art. 68 
 
        Indennita' ai soggetti non ricompresi negli articoli 
                5 e 7 della legge regionale n. 5/2020 
 
  1. Ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che hanno beneficiato nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un'indennita' mensile ai sensi
degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Sistema sanitario  nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  degli  articoli
78, 84, 85  e  98  del  decreto-legge  n.  34/2020,  e'  riconosciuta
un'indennita' integrativa pari a euro 400 mensili per i soli mesi per
i  quali  e'  gia'  risultato  beneficiario  delle  indennita'  sopra
richiamate, se non aventi diritto, per il mese di aprile  2020,  alle
indennita' di cui agli articoli  5  e  7  della  legge  regionale  n.
5/2020. 
  2. L'indennita' e' concessa a domanda, per  ordine  cronologico  di
ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio,  sulla  base
dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso del requisito  di
cui al comma 1, tramite la piattaforma elettronica unica dedicata  di
cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/2020. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in euro  200.000  per  l'anno  2020,  a  valere  sulla  missione  15,
programma 03, titolo 1. 
  4.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.