Art. 68 Indennita' ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 5/2020 1. Ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che hanno beneficiato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un'indennita' mensile ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020, e' riconosciuta un'indennita' integrativa pari a euro 400 mensili per i soli mesi per i quali e' gia' risultato beneficiario delle indennita' sopra richiamate, se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennita' di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 5/2020. 2. L'indennita' e' concessa a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso del requisito di cui al comma 1, tramite la piattaforma elettronica unica dedicata di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/2020. 3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla missione 15, programma 03, titolo 1. 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.