Art. 70 
 
             Misure in materia di mobilita' sostenibile 
 
  1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31  dicembre  2020,  sono
concesse ai residenti in Valle d'Aosta misure  equivalenti  a  quelle
previste dall'art. 229 del decreto-legge n. 34/2020, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio. 
  2. Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, le misure di cui
al comma 1 sono concedibili a condizione  che  gli  stessi,  avendone
fatta richiesta, non abbiano  ottenuto  il  bonus  mobilita'  di  cui
all'art. 229 del decreto-legge n. 34/2020. 
  3. I beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono quelli di  cui
all'art. 7, comma 2, lettera a),  della  legge  regionale  8  ottobre
2019, n. 16  (Principi  e  disposizioni  per  lo  sviluppo  mobilita'
sostenibile), in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo. 
  4. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,  ogni
ulteriore adempimento o  aspetto,  anche  procedimentale,  necessario
all'attuazione del presente articolo. 
  5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in euro 350.000 per l'anno 2020 a valere sulla missione  9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente),  programma  08
(Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo  2  (Spese
di investimento). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.