Art. 70 Misure in materia di mobilita' sostenibile 1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono concesse ai residenti in Valle d'Aosta misure equivalenti a quelle previste dall'art. 229 del decreto-legge n. 34/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, le misure di cui al comma 1 sono concedibili a condizione che gli stessi, avendone fatta richiesta, non abbiano ottenuto il bonus mobilita' di cui all'art. 229 del decreto-legge n. 34/2020. 3. I beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono quelli di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo mobilita' sostenibile), in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo. 4. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo. 5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 a valere sulla missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese di investimento). 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalita' indicate nell'allegata tabella 1.