Art. 71 
 
                  Interventi per soggetti a rischio 
                        di esclusione sociale 
 
  1. Per contrastare  il  disagio  economico  e  sociale  conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  intervenire  a  sostegno
delle famiglie appartenenti alle fasce  economiche  piu'  deboli,  e'
concesso ai nuclei familiari assegnatari degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 febbraio  2013,
n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), in possesso di
ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro che ne facciano  richiesta,  un
contributo  indiretto   a   copertura   del   canone   di   locazione
limitatamente ai mesi  di  marzo,  aprile  e  maggio  2020,  mediante
versamento all'Azienda regionale per l'edilizia  residenziale  (ARER)
dell'importo dovuto dagli assegnatari oppure, nel caso in cui i  mesi
oggetto  del  presente  intervento  fossero  gia'  stati  saldati,  a
copertura del canone di locazione riferito ai mesi di giugno,  luglio
e agosto 2020. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto  ai  nuclei  che
autocertificano: 
    a) un reddito inferiore  alla  soglia  economica  di  sussistenza
considerata minimo vitale cosi' come disciplinata  all'art.  5  della
legge regionale n. 23/2010; 
    b) una  sospensione  o  una  riduzione  di  attivita'  lavorativa
causata  dagli  effetti  legati   all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. 
  3.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale,  adottata,  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere  della  commissione  consiliare  competente,  sono   stabiliti
criteri e  modalita'  operative  per  provvedere  all'erogazione  del
contributo di cui al presente articolo. 
  4. L'intervento di cui al comma 1  e'  finanziato  dall'incremento,
per l'anno 2020, di euro 250.000 a valere sulla missione 12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia), programma 04 (Interventi  per
soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti). 
  5. Per contrastare il  disagio  sociale  ed  economico  conseguente
all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   la   spesa   per   il
finanziamento di progetti volti alla  prevenzione  di  situazioni  di
rischio poverta' e alla presa in  carico  di  fasce  deboli  a  forte
rischio di esclusione sociale, nell'ambito  di  quanto  previsto  dal
Piano socio-sanitario regionale, e' incrementata, per l'anno 2020, di
euro 250.000, a valere sulla missione 12 (Diritti sociali,  politiche
sociali e famiglia), programma 04 (Interventi per soggetti a  rischio
di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti). 
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo trovano copertura con le  modalita'  indicate  nell'allegata
tabella 1.