Art. 77 Semplificazioni in materia di contratti pubblici 1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la regione, gli enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla regione, le societa' da essa controllate, le associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, l'Azienda USL, nonche' i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti all'applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo quanto previsto in materia di centralizzazione e di qualificazione dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50/2016 e, per gli enti locali valdostani, dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 13/2014 e 13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nonche' l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). 2. L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 puo' avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita', nel rispetto del principio di rotazione: a) per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato; b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da consultare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 ovvero del criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di dodici, in caso di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo, e di cinque, in caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 3.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di cinque; e) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato; f) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di cinque, ove esistenti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, in relazione all'affidamento di lavori e servizi forestali, e' istituito l'albo regionale delle imprese forestali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali). Le modalita' per l'iscrizione, per la tenuta e per l'aggiornamento dell'albo sono stabilite, fino al 31 dicembre 2021, con deliberazione della giunta regionale. 4. Per fronteggiare la crisi di liquidita' degli appaltatori, in relazione alle procedure avviate ai sensi del comma 1, nonche' a ogni altra procedura gia' avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che a tale data non siano scaduti i termini per la presentazione delle offerte o dei preventivi, e' consentito concedere un'ulteriore anticipazione del prezzo, fino al 20 per cento, sul valore del contratto di appalto, con le modalita' previste dall'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016. Fuori dai predetti casi, l'anticipazione puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 40 per cento del prezzo e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato avvio all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto senza aver usufruito di anticipazioni. 5. Per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalita' di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuita' del rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalita' di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell'autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale. 6. In considerazione delle mutate priorita' di attuazione degli interventi inseriti nella programmazione regionale dei lavori pubblici 2020/2022 determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentita una diversa ripartizione delle risorse economiche stanziate nel bilancio regionale a copertura finanziaria degli interventi, mediante variazioni di bilancio tra i capitoli di spesa collegati ai diversi interventi. Le variazioni possono essere disposte con deliberazione della giunta regionale, a condizione che le stesse non comportino la modificazione del documento di programmazione con l'inserimento di nuovi lavori.