Art. 77 
 
                     Semplificazioni in materia 
                        di contratti pubblici 
 
  1. Al fine di fronteggiare la crisi economica  e  sociale  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la regione, gli enti locali
valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici  dipendenti
dalla regione, le societa' da essa controllate, le associazioni e  le
fondazioni e i  consorzi  comunque  denominati  da  essa  costituiti,
l'Azienda USL, nonche' i Consorzi  di  miglioramento  fondiario,  ove
tenuti  all'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia   di
affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di
semplificazione di cui al presente articolo per le procedure  avviate
dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  fino  al  31
dicembre  2020.  Resta  fermo   quanto   previsto   in   materia   di
centralizzazione e di qualificazione  dagli  articoli  37  e  38  del
decreto legislativo n. 50/2016 e, per  gli  enti  locali  valdostani,
dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 13/2014  e  13  e  14
della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni  collegate
alla  legge  di  stabilita'  regionale  per  il  triennio  2020/2022.
Modificazioni di  leggi  regionali  e  altre  disposizioni),  nonche'
l'obbligo di fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione o ad altri mercati  elettronici,  nei  casi  previsti
dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (legge
finanziaria 2007). 
  2.  L'affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.  50/2016  puo'
avvenire, limitatamente al periodo di cui  al  comma  1,  secondo  le
seguenti modalita', nel rispetto del principio di rotazione: 
    a) per affidamenti di importo pari o superiore a  euro  40.000  e
inferiore a euro 150.000 per i lavori o alle soglie di  cui  all'art.
35 del decreto legislativo n. 50/2016 per le forniture e  i  servizi,
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,  lettera
b), del decreto legislativo n. 50/2016, previa  individuazione  degli
operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con  sede
legale o operativa in Valle  d'Aosta,  attingendo  dagli  elenchi  di
operatori economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato; 
    b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore  a  euro
150.000 e inferiore a euro 1.000.000, mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36,  comma  2,  lettere  c)  e  c-bis),  del  decreto
legislativo  n.  50/2016,  previa  individuazione   degli   operatori
economici da consultare prioritariamente tra quelli con sede legale o
operativa in Valle d'Aosta, attingendo  dagli  elenchi  di  operatori
economici gia' formati o a seguito di indagine di mercato; 
    c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore  a  euro
1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, mediante procedura  negoziata
sulla base del criterio del minor prezzo  con  esclusione  automatica
delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50/2016  ovvero  del  criterio  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo.  Gli  operatori   economici   da   consultare   sono
individuati prioritariamente tra quelli con sede legale  o  operativa
in Valle d'Aosta, attingendo dagli  elenchi  di  operatori  economici
gia' formati o a seguito di indagine di mercato, nel  numero  minimo,
ove esistenti, di dodici, in  caso  di  affidamento  sulla  base  del
criterio del minor prezzo, e di cinque, in caso di affidamento  sulla
base del criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo; 
    d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore  a  euro
3.000.000 e inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla  base  del
criterio  del  miglior  rapporto   qualita'/prezzo.   Gli   operatori
economici da consultare sono individuati prioritariamente tra  quelli
con sede legale  o  operativa  in  Valle  d'Aosta,  attingendo  dagli
elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito  di  indagine
di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di cinque; 
    e)  per  affidamenti  di  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 40.000 e  inferiore
a euro 100.000, mediante affidamento diretto ai sensi  dell'art.  36,
comma 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  previa
individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente
tra quelli con sede legale o operativa in Valle  d'Aosta,  attingendo
dagli elenchi di operatori economici gia'  formati  o  a  seguito  di
indagine di mercato; 
    f)  per  affidamenti  di  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 e inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante procedura negoziata sulla  base  del  criterio  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo. Gli operatori economici da consultare  sono
individuati prioritariamente tra quelli con sede legale  o  operativa
in Valle d'Aosta, attingendo dagli  elenchi  di  operatori  economici
gia' formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di
cinque, ove esistenti. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  in  relazione
all'affidamento di lavori e servizi forestali,  e'  istituito  l'albo
regionale delle imprese forestali, nel rispetto  di  quanto  previsto
dal decreto del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  del  29  aprile  2020  (Albi   regionali   delle   imprese
forestali). Le modalita'  per  l'iscrizione,  per  la  tenuta  e  per
l'aggiornamento dell'albo sono stabilite, fino al 31  dicembre  2021,
con deliberazione della giunta regionale. 
  4. Per fronteggiare la crisi di liquidita'  degli  appaltatori,  in
relazione alle procedure avviate ai sensi del comma 1, nonche' a ogni
altra procedura gia' avviata alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a condizione che a tale  data  non  siano  scaduti  i
termini per la presentazione  delle  offerte  o  dei  preventivi,  e'
consentito concedere un'ulteriore anticipazione del prezzo,  fino  al
20 per cento, sul valore del contratto di appalto, con  le  modalita'
previste dall'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n.  50/2016.
Fuori dai predetti casi, l'anticipazione  puo'  essere  riconosciuta,
per un importo non superiore complessivamente al  40  per  cento  del
prezzo e, comunque, nei  limiti  e  compatibilmente  con  le  risorse
annuali stanziate per ogni singolo intervento  a  disposizione  della
stazione appaltante, anche in favore degli  appaltatori  che  abbiano
gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente  prevista  ovvero
che abbiano gia' dato avvio all'esecuzione delle prestazioni  dedotte
nel contratto senza aver usufruito di anticipazioni. 
  5. Per i contratti pubblici in corso di  esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' consentita  ogni  modifica
necessaria ad adeguare le modalita' di esecuzione  alla  sopravvenuta
normativa,  statale  e  regionale,  di   contrasto   e   contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche   ricorrendo   a
soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara
e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle  mutate
condizioni, per la tutela della continuita' del rapporto contrattuale
e il  perseguimento  delle  finalita'  di  pubblico  interesse  della
stazione appaltante. Nell'autorizzare le modifiche,  il  responsabile
unico del procedimento  indica,  ove  necessario,  il  nuovo  termine
contrattuale. 
  6. In considerazione delle mutate  priorita'  di  attuazione  degli
interventi  inseriti  nella  programmazione  regionale   dei   lavori
pubblici  2020/2022  determinate  dall'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19,  e'  consentita  una  diversa  ripartizione  delle  risorse
economiche stanziate nel bilancio regionale a  copertura  finanziaria
degli interventi, mediante variazioni di bilancio tra i  capitoli  di
spesa collegati ai diversi interventi. Le variazioni  possono  essere
disposte con deliberazione della giunta regionale, a  condizione  che
le  stesse  non  comportino  la  modificazione   del   documento   di
programmazione con l'inserimento di nuovi lavori.