Art. 79 
 
              Proroga di termini in materia urbanistica 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 5,  della  legge
regionale n. 11/1998, per i permessi di  costruire  rilasciati  o  in
corso di validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio  2020  al
31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori e' di tre anni e
quello per la conclusione dei lavori e' di  cinque  anni  dall'inizio
dei lavori, indipendentemente  dalla  quota  altimetrica.  E'  sempre
fatta salva la proroga dei  permessi  di  costruire  per  un  periodo
massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 60, comma  6,  della
legge regionale n. 11/1998. Sopra i 1500 metri di  quota  il  termine
per la conclusione dei lavori e' di sette anni. 
  2. Per tutte le SCIA presentate dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri
o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'art. 61, comma 7,  lettera
a), della legge regionale n. 11/1998 sono rilasciati entro il termine
massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  3. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 8,  della  legge
regionale n. 11/1998, per tutte le SCIA  presentate  o  in  corso  di
validita' nel  periodo  intercorrente  dal  31  gennaio  2020  al  31
dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine  di
quattro anni dalla data di presentazione. 
  4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e  fino  al
31 dicembre 2020, il termine di cui all'art. 63-ter, comma  1,  della
legge regionale n. 11/1998 e' di centoventi giorni  decorrente  dalla
data di ultimazione dei lavori. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 7,  della  legge
regionale n. 11/1998, i  piani  urbanistici  di  dettaglio  (PUD)  di
iniziativa privata e pubblica di cui agli  articoli  49  e  50  della
medesima legge, i cui termini di  validita'  siano  in  scadenza  nel
periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre  2020,  sono
automaticamente prorogati di un anno.