Art. 79 Proroga di termini in materia urbanistica 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori e' di tre anni e quello per la conclusione dei lavori e' di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 60, comma 6, della legge regionale n. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori e' di sette anni. 2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'art. 63-ter, comma 1, della legge regionale n. 11/1998 e' di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validita' siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono automaticamente prorogati di un anno.