Art. 8 Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni patrimoniali da societa' partecipate 1. Al fine di dare completa rappresentazione nel bilancio regionale delle operazioni di acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili, mobili o di quote societarie, detenute in nome proprio e per conto della Regione da enti strumentali o da societa' dalla stessa partecipate, a fronte della restituzione del relativo credito, la Giunta regionale e' autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni entrata-spesa al bilancio regionale, con vincolo di destinazione, per le necessarie regolarizzazioni contabili in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.