Art. 8 
 
                Disciplina contabile delle operazioni 
        di acquisizioni patrimoniali da societa' partecipate 
 
  1. Al fine di dare completa rappresentazione nel bilancio regionale
delle operazioni di acquisizione  al  patrimonio  regionale  di  beni
immobili, mobili o di quote societarie, detenute in  nome  proprio  e
per conto della Regione da  enti  strumentali  o  da  societa'  dalla
stessa partecipate, a fronte della restituzione del relativo credito,
la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  effettuare  le  occorrenti
variazioni  entrata-spesa  al  bilancio  regionale,  con  vincolo  di
destinazione,  per  le  necessarie  regolarizzazioni   contabili   in
applicazione dei principi di cui al decreto legislativo n.  118/2011.
Le  predette  variazioni  non  comportano  effetti  sugli   equilibri
complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.