Art. 81 Ulteriori semplificazioni 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 3/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge regionale n. 11/1998. 2. Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati ai sensi delle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe. 3. Sono, inoltre, prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarita' pubblica, presenti nel territorio regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, previo adeguamento delle relative garanzie finanziarie da parte del gestore. 4. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi di formazione per le attivita' di manutenzione del verde, pubblico o privato, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2019 sono autorizzati allo svolgimento delle predette attivita' sino al termine dei corsi di formazione e al superamento, con esito positivo, degli esami per l'acquisizione della qualificazione di manutentore del verde, a condizione che documentino al registro delle imprese l'iscrizione al predetto corso.