Art. 83 
 
Disposizioni in materia di cura,  sostegno  e  pieno  sviluppo  della
  persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita',  considerata
prioritaria, di cura, sostegno e pieno sviluppo della  persona  anche
durante la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  dichiarata  con
deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data  31
gennaio 2020, ai soggetti gestori dei servizi sociali, assistenziali,
didattici, educativi e culturali finanziati  dalla  regione  e  dagli
enti locali valdostani,  in  forza  di  specifici  affidamenti  o  di
concessioni di contributi, per i quali e' stata o sara' disposta,  in
ragione  dei  provvedimenti  statali  e  regionali  di   contenimento
dell'emergenza  da  COVID-19,  la  sospensione   o   la   contrazione
dell'attivita',  e'  assicurata,  durante  tutto  il  periodo   della
sospensione o della contrazione, la possibilita' di svolgere in forma
alternativa le prestazioni oggetto di affidamento o di contribuzione,
anche attraverso la rimodulazione dell'offerta  in  accordo  con  gli
enti pubblici finanziatori e,  ove  necessario,  anche  in  deroga  a
eventuali clausole contrattuali, convenzionali,  concessorie  o  alla
disciplina che regola il finanziamento. 
  2. Si  prevede,  previa  richiesta  del  soggetto  interessato,  un
anticipo pari al 40 per cento dell'importo  complessivo  degli  oneri
dovuti per il servizio autorizzato di cui al comma 1.