Art. 83 Disposizioni in materia di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita', considerata prioritaria, di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona anche durante la gestione dell'emergenza epidemiologica dichiarata con deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ai soggetti gestori dei servizi sociali, assistenziali, didattici, educativi e culturali finanziati dalla regione e dagli enti locali valdostani, in forza di specifici affidamenti o di concessioni di contributi, per i quali e' stata o sara' disposta, in ragione dei provvedimenti statali e regionali di contenimento dell'emergenza da COVID-19, la sospensione o la contrazione dell'attivita', e' assicurata, durante tutto il periodo della sospensione o della contrazione, la possibilita' di svolgere in forma alternativa le prestazioni oggetto di affidamento o di contribuzione, anche attraverso la rimodulazione dell'offerta in accordo con gli enti pubblici finanziatori e, ove necessario, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il finanziamento. 2. Si prevede, previa richiesta del soggetto interessato, un anticipo pari al 40 per cento dell'importo complessivo degli oneri dovuti per il servizio autorizzato di cui al comma 1.