Art. 84 
 
            Proroga dei termini degli adempimenti tecnici 
           e amministrativi relativi agli impianti a fune 
 
  1.  Al  fine  di  garantire,  anche  nel   periodo   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19,  la  continuita'  del  servizio  pubblico
mediante impianti a fune, i termini relativi allo  svolgimento  delle
attivita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti  1°  dicembre  2015,  n.  203  (Regolamento  recante  norme
regolamentari in materia  di  revisioni  periodiche,  di  adeguamenti
tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto
effettuati con funivie, funicolari, sciovie e  slittinovie  destinate
al trasporto di persone), e al  decreto  direttoriale  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144 (Impianti
aerei  e  terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le  funi),
limitatamente ai criteri di dismissione per eta' massima  delle  funi
tenditrici, alle sostituzioni delle teste  fuse  e  allo  scorrimento
delle funi portanti, sono prorogati di dodici mesi, a condizione  che
sia  depositata  presso  l'Autorita'  di  sorveglianza,  prima  della
scadenza dei predetti  termini,  dal  direttore  dell'esercizio,  una
dettagliata  relazione  in  merito  ai   controlli   effettuati,   ai
provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle  prove  di
competenza  espletate  contenente  l'attestazione  della  sussistenza
delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 
  2.  Non  e'  da   considerarsi   obbligatoria   la   partecipazione
dell'Autorita' di sorveglianza, prevista negli anni 2020 e nel  2021,
ai sensi del punto 7.2 dell'allegato  del  decreto  direttoriale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, n.  86
(Impianti  aerei  e  terrestri.  Disposizioni  tecniche   riguardanti
l'esercizio e la  manutenzione  degli  impianti  a  fune  adibiti  al
trasporto  pubblico  di  persone),  alle  verifiche  e   alle   prove
periodiche da effettuare da parte del direttore  o  del  responsabile
dell'esercizio o dell'assistente tecnico.