Art. 84 Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune 1. Al fine di garantire, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la continuita' del servizio pubblico mediante impianti a fune, i termini relativi allo svolgimento delle attivita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144 (Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi), limitatamente ai criteri di dismissione per eta' massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di dodici mesi, a condizione che sia depositata presso l'Autorita' di sorveglianza, prima della scadenza dei predetti termini, dal direttore dell'esercizio, una dettagliata relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 2. Non e' da considerarsi obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza, prevista negli anni 2020 e nel 2021, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, n. 86 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone), alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.