Art. 85 Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio 1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nel limite di trenta coperti giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di trenta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile,»; b) alla lettera d), le parole: «coperti giornalieri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile,». 2. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera i-bis), della legge regionale n. 29/2006 non si applicano negli anni 2020 e 2021. 3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2006 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavabo. 5-ter. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, a tutte le aziende agricole, che gia' non siano scritte nell'elenco degli operatori agrituristici, e' consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile, con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'art. 30-bis del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.». 4. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021». 5. I consigli direttivi dei consorzi di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), gia' scaduti o in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono prorogati sino al 31 dicembre 2020, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti. 6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 14-bis, comma 3, e 16, commi 3 e 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale), nell'anno 2020 sono autorizzate vendite promozionali dal 15 al 31 luglio e, senza obbligo di comunicazione preventiva allo sportello unico del comune ove ha sede l'esercizio commerciale, vendite di fine stagione o saldi dal 1° agosto al 30 settembre. 7. Il mancato utilizzo del posteggio concesso dal comune per il mercato o la fiera, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, da parte degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), non e' computato come assenza rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della medesima legge.