Art. 85 
 
                Proroghe e semplificazioni in materia 
                     di agricoltura e commercio 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n.
29  (Nuova  disciplina  dell'agriturismo.  Abrogazione  della   legge
regionale 24 luglio 1995, n.  27,  e  del  regolamento  regionale  14
aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole:  «nel  limite  di  trenta  coperti
giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «nel  limite  di  trenta
coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile,»; 
    b) alla lettera d), le  parole:  «coperti  giornalieri»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «coperti medi giornalieri,
calcolati su base mensile,». 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 12,  comma  1,  lettera  i-bis),
della legge regionale n. 29/2006 non si applicano negli anni  2020  e
2021. 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  29/2006
sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Nei pressi di  strutture  agrituristiche  possono  essere
previsti spazi aperti destinati  all'insediamento  temporaneo  di  un
massimo di tre tende o  caravan,  per  un  massimo  di  nove  persone
ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia
e un lavabo. 
    5-ter. In deroga a  quanto  disposto  dall'art.  4,  a  tutte  le
aziende agricole,  che  gia'  non  siano  scritte  nell'elenco  degli
operatori agrituristici, e' consentito proporre la  degustazione  dei
soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del  territorio,
a un massimo di venti persone al giorno, per la cui  presentazione  e
somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e
l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile
e compostabile,  con  l'osservanza  delle  prescrizioni  generali  di
carattere igienico-sanitario di cui all'art. 30-bis del decreto-legge
n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.». 
  4. Al  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  23  della  legge
regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilita' regionale  per
il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 31 dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021». 
  5. I consigli direttivi dei consorzi di miglioramento fondiario  di
cui  alla  legge  regionale  8  gennaio  2001,  n.  3   (Disposizioni
sull'ordinamento  dei  consorzi  di  miglioramento  fondiario),  gia'
scaduti o in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono prorogati sino al
31 dicembre 2020, per  il  compimento  dei  soli  atti  di  ordinaria
amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti. 
  6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 14-bis,  comma  3,  e
16, commi 3 e 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi
e direttive per l'esercizio  dell'attivita'  commerciale),  nell'anno
2020 sono autorizzate vendite promozionali dal 15  al  31  luglio  e,
senza obbligo di comunicazione preventiva allo  sportello  unico  del
comune ove ha sede l'esercizio commerciale, vendite di fine  stagione
o saldi dal 1° agosto al 30 settembre. 
  7. Il mancato utilizzo del posteggio concesso  dal  comune  per  il
mercato o la fiera, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
da parte degli operatori del commercio su area pubblica di  cui  alla
legge regionale 2 agosto 1999, n. 20  (Disciplina  del  commercio  su
aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995,  n.
6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)),  non  e'  computato
come assenza rilevante ai fini  dell'adozione  del  provvedimento  di
cessazione dell'attivita' di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  d),
della medesima legge.