Art. 86 
 
                   Semplificazioni per il sostegno 
                      delle attivita' culturali 
 
  1. Al fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione degli  eventi
di carattere culturale e  di  sostenere  i  soggetti  beneficiari  di
incentivi annuali per le iniziative di promozione e di valorizzazione
del  patrimonio  culturale  regionale,  materiale  e  immateriale,  i
contributi di cui  alla  legge  regionale  9  dicembre  1981,  n.  79
(Contributi alle associazioni culturali valdostane),  sono  concessi,
limitatamente all'anno 2020, per  un  importo  pari  alla  media  dei
contributi assegnati a ciascun richiedente  nel  triennio  precedente
per un ammontare che concorre a ridurre il  disavanzo  e  non  genera
sovracompensazione.  Le   eventuali   disponibilita'   residue   sono
ulteriormente ripartite tra i singoli  richiedenti  proporzionalmente
al disavanzo finanziario del bilancio di previsione 2020. 
  2.  Il  piano  di  riparto  dei   contributi   e'   approvato   con
deliberazione della  giunta  regionale,  entro  il  31  luglio  2020.
L'erogazione dei contributi avviene in due rate, di cui la  prima,  a
titolo   di   acconto,   pari   all'85   per   cento    dell'importo,
contestualmente all'approvazione del piano e la seconda, a titolo  di
saldo, a seguito della verifica, da parte della  struttura  regionale
competente, del rendiconto dell'attivita'. L'eventuale  eccedenza  di
acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali  di  bilancio  e'
decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo. 
  3. I contributi di cui alla legge regionale 17  marzo  1986,  n.  5
(Interventi regionali per l'attivita'  delle  bande  musicali  e  per
l'attuazione di  corsi  di  orientamento  musicale  di  tipo  corale,
strumentale e bandistico), sono concessi, per  l'anno  2020,  per  un
importo  pari  alla  media  dei  contributi   assegnati   a   ciascun
richiedente nel triennio precedente. 
  4. Limitatamente all'anno 2020, la percentuale di cui  all'art.  7,
comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 19 dicembre  1997,  n.
45 (Disposizioni a favore dell'attivita' teatrale locale. Abrogazione
della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), e' incrementata sino al
90 per cento, nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati.