Art. 86 Semplificazioni per il sostegno delle attivita' culturali 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione degli eventi di carattere culturale e di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali per le iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, i contributi di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), sono concessi, limitatamente all'anno 2020, per un importo pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovracompensazione. Le eventuali disponibilita' residue sono ulteriormente ripartite tra i singoli richiedenti proporzionalmente al disavanzo finanziario del bilancio di previsione 2020. 2. Il piano di riparto dei contributi e' approvato con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 luglio 2020. L'erogazione dei contributi avviene in due rate, di cui la prima, a titolo di acconto, pari all'85 per cento dell'importo, contestualmente all'approvazione del piano e la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente, del rendiconto dell'attivita'. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio e' decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo. 3. I contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attivita' delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), sono concessi, per l'anno 2020, per un importo pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente. 4. Limitatamente all'anno 2020, la percentuale di cui all'art. 7, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attivita' teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), e' incrementata sino al 90 per cento, nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati.