Art. 9 Disposizioni urgenti per la revisione delle societa' partecipate. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e' aggiunta la seguente: «bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonche' di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della societa', in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.».