Art. 9 
 
Disposizioni urgenti per la  revisione  delle  societa'  partecipate.
  Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societa'  per  azioni  nel
settore dello sviluppo dell'informatica), e' aggiunta la seguente: 
    «bbis) la produzione di servizi di interesse generale,  sotto  la
direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione
di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione
amministrativa,  contabile,  finanziaria  e  operativa  delle   forme
pensionistiche complementari, sanitarie integrative e  assistenziali,
nonche' di ogni altra forma di previdenza, assistenza e  di  gestione
del risparmio, con sede nel  territorio  regionale;  la  gestione  di
mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da  altri  enti
pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della  societa',
in ottemperanza di leggi regionali o statali che  regolano  le  forme
pensionistiche complementari,  le  forme  sanitarie  e  assistenziali
integrative o altre forme di previdenza e assistenza.».