Art. 92 Semplificazioni delle procedure per l'accertamento linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF 1. Il candidato che consegue i diplomi DELF (Diplôme d'etude en langue française) e DALF (Diplôme aprofondi de langue française) di cui all'art. 16, comma 9, lettera c), del r.r. 1/2013, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa e' avviata. La comunicazione deve pervenire entro il giorno antecedente l'inizio della prova di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.