Art. 92 
 
         Semplificazioni delle procedure per l'accertamento 
           linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF 
 
  1. Il candidato che consegue i diplomi  DELF  (Diplôme  d'etude  en
langue française) e DALF (Diplôme aprofondi de langue  française)  di
cui  all'art.  16,  comma   9,   lettera   c),   del   r.r.   1/2013,
successivamente alla scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve  darne
comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa e'
avviata. La comunicazione deve pervenire entro il giorno  antecedente
l'inizio della prova di accertamento linguistico, al fine di ottenere
l'esonero dall'accertamento stesso.