Art. 94 Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale degli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013, previste dal piano delle procedure concorsuali, selettive uniche e interne approvato dalla giunta regionale per il triennio 2019/2021, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello di approvazione del bando della procedura, se gia' avviata, mediante semplificazione delle stesse, assicurando comunque lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D e prevedendo, per i profili appartenenti alle categorie e alla qualifica dirigenziale, che la prova orale possa essere svolta anche in videoconferenza. In tal caso, il presidente della commissione esaminatrice dispone lo svolgimento della prova con modalita' di collegamento da remoto, ferma restando la presenza fisica presso la sede della prova del presidente della commissione o di altro componente da questi delegato, e, in caso di suddivisione in sottocommissioni, di un membro esperto per ciascuna sottocommissione, nonche' del segretario e del candidato da esaminare. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce, inoltre, ove necessario, le disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Fino al 31 dicembre 2020, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialita', il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute.