Art. 96 Disposizioni in materia di formazione del personale sanitario. Modificazioni alla legge regionale n. 11/2017. 1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione;»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;». 2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione;»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;». 3. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/2017, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni per l'assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione specialistica in medicina generale in caso di trasferimento da altra regione). - 1. Nel caso di trasferimento da altra regione di un medico in formazione specialistica in medicina generale, questi puo' beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'art. 10, comma 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di trasferimento, a condizione che: a) sottoscriva, presso la struttura regionale competente in materia di sanita', l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale; b) non abbia gia' beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge. 2. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale. 3. Al medico assegnatario di una borsa aggiuntiva regionale ai sensi del comma 1 si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12.».