Art. 96 
 
Disposizioni  in  materia  di  formazione  del  personale  sanitario.
  Modificazioni alla legge regionale n. 11/2017. 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale  n.  11/2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  iscrizione  all'Ordine  dei   medici-chirurghi   e   degli
odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste entro
sei mesi dalla data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole
di specializzazione;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno
tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data
di presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla scuola di specializzazione;». 
  2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale  n.  11/2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) iscrizione all'Ordine di  competenza,  ove  previsto  dalla
normativa  vigente,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  inizio  delle
attivita' didattiche delle scuole di specializzazione;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno
tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data
di presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla scuola di specializzazione;». 
  3. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/2017, e' inserito  il
seguente: 
    «Art.  12-bis  (Disposizioni  per  l'assegnazione   della   borsa
aggiuntiva  regionale  al  medico  in  formazione  specialistica   in
medicina generale in caso di trasferimento da altra  regione).  -  1.
Nel caso di trasferimento da altra regione di un medico in formazione
specialistica in medicina generale,  questi  puo'  beneficiare  della
borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'art. 10, comma  1,  a
decorrere dall'anno accademico successivo a quello di  trasferimento,
a condizione che: 
      a) sottoscriva, presso la  struttura  regionale  competente  in
materia di sanita', l'impegno a  prestare  servizio  come  medico  di
assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni,  anche  non
continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del  conseguimento  del
diploma di formazione specifica in  medicina  generale,  beneficiando
della borsa di studio aggiuntiva regionale; 
      b) non  abbia  gia'  beneficiato  di  un  contratto  aggiuntivo
regionale ai sensi della presente legge. 
    2. La mancata sottoscrizione dell'impegno  di  cui  al  comma  1,
lettera a), preclude al  medico  la  corresponsione  della  borsa  di
studio aggiuntiva regionale. 
    3. Al medico assegnatario di una borsa  aggiuntiva  regionale  ai
sensi del comma 1 si applicano gli obblighi previsti  dagli  articoli
11 e 12.».