Art. 97 Accordi interregionali o transfrontalieri nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19 1. In armonia con quanto disposto dal paragrafo 8 dell'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), in materia di reti ospedaliere, e a quanto disposto dal paragrafo 9.2.2 del medesimo allegato, in materia di presidi ospedalieri posti in zone particolarmente disagiate, la regione e l'Azienda USL si attivano per la stipula di accordi interregionali o transfrontalieri, al fine di contribuire alla migliore gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale), dalle disposizioni collegate e dalla circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2020 (COVID-19 - Collaborazione transfrontaliera. Linee guida della Commissione europea).