Art. 97 
 
        Accordi interregionali o transfrontalieri nell'ambito 
               della gestione dell'emergenza COVID-19 
 
  1. In armonia con quanto disposto dal paragrafo 8  dell'allegato  1
del  decreto  del  Ministero  della  salute  2  aprile  2015,  n.  70
(Regolamento  recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera), in materia di reti ospedaliere, e a quanto disposto dal
paragrafo  9.2.2  del  medesimo  allegato,  in  materia  di   presidi
ospedalieri posti in zone particolarmente  disagiate,  la  regione  e
l'Azienda USL si attivano per la stipula di accordi interregionali  o
transfrontalieri, al  fine  di  contribuire  alla  migliore  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  fatto   salvo   quanto
previsto dalla direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale  remota  operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche'  dei  referenti  sanitari  regionali  in  caso  di  emergenza
nazionale),  dalle  disposizioni  collegate  e  dalla  circolare  del
Ministero della salute del 18 maggio 2020 (COVID-19 -  Collaborazione
transfrontaliera. Linee guida della Commissione europea).