Art. 99 Unita' speciali di continuita' assistenziale. Modificazione alla legge regionale n. 5/2000 1. Dopo il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 5/2000, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le unita' speciali di continuita' assistenziale (USCA) sono strutture organizzative stabili, nell'ambito dell'area territoriale dell'Azienda USL e sono collocate presso sedi individuate dall'azienda. Le USCA sono finalizzate all'assistenza sanitaria a domicilio dei pazienti e sono coordinate dal direttore del distretto. La giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce le direttive all'Azienda USL per la composizione e il funzionamento delle USCA.».