Art. 99 
 
            Unita' speciali di continuita' assistenziale. 
            Modificazione alla legge regionale n. 5/2000 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 5/2000, e'
aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Le unita' speciali di  continuita'  assistenziale  (USCA)
sono   strutture   organizzative   stabili,   nell'ambito   dell'area
territoriale  dell'Azienda  USL  e   sono   collocate   presso   sedi
individuate dall'azienda. Le  USCA  sono  finalizzate  all'assistenza
sanitaria a domicilio dei pazienti e sono  coordinate  dal  direttore
del  distretto.  La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,
impartisce le direttive all'Azienda USL  per  la  composizione  e  il
funzionamento delle USCA.».