(Pubblicato  nel  Supp.  Ord.  4  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
             Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 1° luglio 2011, n. 9; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  22-2897  del  19
febbraio 2021; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: «modifiche agli allegati a e b della
legge regionale  1°  luglio  2011,  n.  9  (Riordino  delle  funzioni
amministrative sanzionatorie)». 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 
 
  1.  Nell'ambito  di  materia  conferito  alle  Autonomie  locali  e
funzionali di cui all'allegato A  della  legge  regionale  1°  luglio
2011, n. 9,  denominato  «AGRICOLTURA»,  le  parole:  «Norme  per  la
disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. l.r.
20/1998 (art. 29)  Ente  sanzionatore:  Asl»  sono  Sostituite  dalle
seguenti: «Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia  di  apicoltura.
Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8) Ente
sanzionatore Asl».