(Pubblicato nel Supp. Ord. 4 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 1° luglio 2011, n. 9; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2897 del 19 febbraio 2021; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «modifiche agli allegati a e b della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)». Art. 1 Modifiche all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 1. Nell'ambito di materia conferito alle Autonomie locali e funzionali di cui all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9, denominato «AGRICOLTURA», le parole: «Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. l.r. 20/1998 (art. 29) Ente sanzionatore: Asl» sono Sostituite dalle seguenti: «Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura. Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8) Ente sanzionatore Asl».