Art. 12 Conservazione dei dati 1. In ossequio al principio generale di minimizzazione del trattamento e nel rispetto dei criteri specificamente individuati, dall'art. 5, comma 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2016/679, il tempo massimo di conservazione dei dati e' individuato in un anno. 2. Esaurito il tempo di conservazione dei dati, gli stessi sono sottoposti a processi informatici o analogici tali da renderli definitivamente inaccessibili e inintelligibili.