Art. 12 
 
                       Conservazione dei dati 
 
  1.  In  ossequio  al  principio  generale  di  minimizzazione   del
trattamento e nel rispetto dei  criteri  specificamente  individuati,
dall'art. 5, comma 1, lettera e), del regolamento (UE)  n.  2016/679,
il tempo massimo di conservazione dei dati e' individuato in un anno. 
  2. Esaurito il tempo di conservazione dei  dati,  gli  stessi  sono
sottoposti a  processi  informatici  o  analogici  tali  da  renderli
definitivamente inaccessibili e inintelligibili.