Art. 15 Riesame valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 1. Nel caso in cui insorgano variazioni del rischio rappresentato dalle attivita' relative al trattamento, il titolare del trattamento, qualora necessario, procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sulla base delle previsioni di cui all'art. 35 , comma 11, del regolamento (UE) n. 2016/679.