Art. 15 
 
       Riesame valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
 
  1. Nel caso in cui insorgano variazioni del  rischio  rappresentato
dalle attivita' relative al trattamento, il titolare del trattamento,
qualora  necessario,  procede  a  un  riesame  per  valutare  se   il
trattamento dei dati  personali  sia  effettuato  conformemente  alla
valutazione d'impatto sulla protezione dei  dati,  sulla  base  delle
previsioni di cui all'art.  35  ,  comma  11,  del  regolamento  (UE)
n. 2016/679.