Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Operatore  TSP  (Telematic  service  provider):  operatori  di
mercato che, direttamente o per mezzo di fornitori terzi  di  servizi
telematici, sono abilitati a  fornire  agli  utenti  un  servizio  di
misurazione e trasmissione delle  percorrenze  dei  veicoli,  tramite
l'installazione  di  un  dispositivo  (black  box)   rispondente   ai
requisiti richiesti dal progetto MOve IN; 
    b) Gestore del  sistema  MOve  IN:  soggetto  che  garantisce  la
funzionalita' del sistema e il supporto di primo  e  secondo  livello
agli utenti piemontesi; 
    c) CSI-Piemonte: organismo in house di Regione Piemonte  deputato
al  controllo  di  qualita'  e  al  monitoraggio  dell'efficacia  del
servizio erogato. 
  2. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle definizioni
di cui al regolamento (UE) n. 2016/679.