Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Operatore TSP (Telematic service provider): operatori di mercato che, direttamente o per mezzo di fornitori terzi di servizi telematici, sono abilitati a fornire agli utenti un servizio di misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli, tramite l'installazione di un dispositivo (black box) rispondente ai requisiti richiesti dal progetto MOve IN; b) Gestore del sistema MOve IN: soggetto che garantisce la funzionalita' del sistema e il supporto di primo e secondo livello agli utenti piemontesi; c) CSI-Piemonte: organismo in house di Regione Piemonte deputato al controllo di qualita' e al monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato. 2. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679.