Art. 9 Trattamento connesso all'analisi degli stili di guida per l'attribuzione dei bonus di eco guida 1. Il servizio MOve IN prevede il trattamento connesso all'analisi degli stili di guida degli aderenti. 2. Tale analisi e' condotta tramite la raccolta, attraverso dispositivi elettronici installati sui veicoli (black box), capaci di registrare e trasmettere gli eventi accelerometrici che caratterizzano nel complesso la guida dell'interessato, nonche' la velocita' tenuta dallo stesso durante la marcia. Il trattamento e' giustificato dall'obiettivo, di rilevanza pubblicistica, di stimolare negli automobilisti stili di guida virtuosi capaci di limitare l'impatto in termini di emissioni nocive nell'ambiente e quindi di risultare eco compatibili. 3. In caso di utilizzo di black box dedicate al servizio, nella rilevazione del parametro relativo alla velocita', gli operatori TSP, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, devono calcolare esclusivamente se il veicolo viaggia entro la fascia di velocita' chilometrica considerata dalla misura. I dati relativi alla velocita' puntuale del veicolo di proprieta' degli aderenti al servizio non devono essere mai raccolti, se tecnicamente possibile, oppure devono essere eliminati dagli operatori TSP in un momento immediatamente successivo alla raccolta. 4. Con determinazione dirigenziale, allo scopo di promuovere l'adozione di uno stile di guida eco compatibile, e' introdotto un sistema di incentivi basato sull'attribuzione agli automobilisti di un bonus chilometrico aggiuntivo rispetto ai chilometri percorribili annualmente. 5. La Regione Piemonte, in qualita' di titolare del trattamento, comunica in maniera facilmente comprensibile e completa, all'interno delle informazioni da fornire all'interessato al momento della raccolta dei dati di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, la logica e i criteri sui quali si basa il meccanismo di attribuzione automatica del bonus connesso ad uno stile di guida eco compatibile di cui al comma 4. 6. La regione rende edotto l'interessato delle conseguenze del trattamento, fornendo, ove necessario, esempi reali e concreti dei possibili effetti al fine di chiarirne il contenuto. 7. Nell'esecuzione del trattamento di cui al presente articolo sono applicate garanzie adeguate a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi degli interessati. 8. Le garanzie di cui al comma 7 comprendono il diritto dell'interessato di ottenere una spiegazione della decisione ed il diritto di contestarla, nonche' la predisposizione di una modalita' semplificata per l'esercizio di tali diritti. 9. La Regione Piemonte, attraverso il gestore del sistema, cura, altresi', modalita' idonee a prevenire errori ed inesattezze che potrebbero condurre ad un'errata attribuzione o al mancato riconoscimento dei bonus di guida.