Art. 9 
 
Trattamento  connesso  all'analisi   degli   stili   di   guida   per
                l'attribuzione dei bonus di eco guida 
 
  1. Il servizio MOve IN prevede il trattamento connesso  all'analisi
degli stili di guida degli aderenti. 
  2.  Tale  analisi  e'  condotta  tramite  la  raccolta,  attraverso
dispositivi elettronici installati sui veicoli (black box), capaci di
registrare   e   trasmettere   gli   eventi    accelerometrici    che
caratterizzano nel complesso la guida  dell'interessato,  nonche'  la
velocita' tenuta dallo stesso durante la marcia.  Il  trattamento  e'
giustificato dall'obiettivo, di rilevanza pubblicistica, di stimolare
negli automobilisti  stili  di  guida  virtuosi  capaci  di  limitare
l'impatto in termini di emissioni nocive nell'ambiente  e  quindi  di
risultare eco compatibili. 
  3. In caso di utilizzo di black box  dedicate  al  servizio,  nella
rilevazione del parametro relativo alla velocita', gli operatori TSP,
in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679, devono calcolare esclusivamente  se  il
veicolo viaggia entro la fascia di velocita' chilometrica considerata
dalla misura. I dati relativi alla velocita' puntuale del veicolo  di
proprieta' degli aderenti al servizio non devono essere mai raccolti,
se tecnicamente  possibile,  oppure  devono  essere  eliminati  dagli
operatori TSP in un momento immediatamente successivo alla raccolta. 
  4.  Con  determinazione  dirigenziale,  allo  scopo  di  promuovere
l'adozione di uno stile di guida eco compatibile,  e'  introdotto  un
sistema di incentivi basato sull'attribuzione agli  automobilisti  di
un bonus chilometrico aggiuntivo rispetto ai chilometri  percorribili
annualmente. 
  5. La Regione Piemonte, in qualita' di  titolare  del  trattamento,
comunica in maniera facilmente comprensibile e completa,  all'interno
delle  informazioni  da  fornire  all'interessato  al  momento  della
raccolta dei  dati  di  cui  all'art.  13  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, la logica e i criteri sui quali si basa  il  meccanismo  di
attribuzione automatica del bonus connesso ad uno stile di guida  eco
compatibile di cui al comma 4. 
  6. La regione rende  edotto  l'interessato  delle  conseguenze  del
trattamento, fornendo, ove necessario, esempi reali  e  concreti  dei
possibili effetti al fine di chiarirne il contenuto. 
  7. Nell'esecuzione del trattamento di cui al presente articolo sono
applicate garanzie adeguate a tutela dei diritti,  delle  liberta'  e
dei legittimi interessi degli interessati. 
  8.  Le  garanzie  di  cui  al  comma  7  comprendono   il   diritto
dell'interessato di ottenere una spiegazione della  decisione  ed  il
diritto di contestarla, nonche' la predisposizione di  una  modalita'
semplificata per l'esercizio di tali diritti. 
  9. La Regione Piemonte, attraverso il gestore  del  sistema,  cura,
altresi', modalita' idonee a  prevenire  errori  ed  inesattezze  che
potrebbero  condurre  ad  un'errata   attribuzione   o   al   mancato
riconoscimento dei bonus di guida.