Art. 2 Modifiche all'art. 3 del r.r. 7/R/2019 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del r.r. 7/R/2019 e' inserito il seguente: «2-bis. I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 2. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti. Per i fasianidi, nel caso in cui le strutture di pre-ambientamento siano collocate sul territorio di Istituti faunistici in cui non e' consentita l'attivita' venatoria ovvero non lo e' relativamente alle singole specie che si immettono quale rafforzamento faunistico dell'Istituto (ZRC, ACS, ecc) e' possibile attuare il preambientamento e il rilascio all'interno dell'Istituto sino al 30 novembre di ogni anno.».