Art. 2 
 
               Modifiche all'art. 3 del r.r. 7/R/2019 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del r.r.  7/R/2019  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. I comitati di  gestione  degli  A.T.C.  e  dei  C.A.  per
motivate esigenze ambientali, territoriali  o  faunistico-gestionali,
possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 2. La Giunta
regionale definisce i  criteri  per  il  riconoscimento  e  adotta  i
relativi provvedimenti. Per i fasianidi, nel caso in cui le strutture
di pre-ambientamento  siano  collocate  sul  territorio  di  Istituti
faunistici in cui non e' consentita l'attivita' venatoria ovvero  non
lo e' relativamente  alle  singole  specie  che  si  immettono  quale
rafforzamento faunistico dell'Istituto (ZRC, ACS, ecc)  e'  possibile
attuare il preambientamento e il rilascio  all'interno  dell'Istituto
sino al 30 novembre di ogni anno.».