Art. 3 Modifiche all'art. 4 del r.r. 7/R/2019 1. Il comma 4 dell'art. 4 del r.r. 7/R/2019 e' abrogato. 2. Il comma 5 dell'art. 4 del r.r. 7/R/2019 e' sostituito dal seguente: «5. "Fino alla stagione venatoria 2025/2026, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita, nelle 48 ore successive, alla provincia competente per territorio o alla citta' metropolitana.».