Art. 3 
 
               Modifiche all'art. 4 del r.r. 7/R/2019 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 4 del r.r. 7/R/2019 e' abrogato. 
  2. Il comma 5 dell'art. 4  del  r.r.  7/R/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «5. "Fino alla stagione venatoria  2025/2026,  le  operazioni  di
preambientamento possono essere dimostrate  anche  attraverso  idonea
certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate  e
documentate  dai  tecnici  faunistici  incaricati  dal  Comitato   di
gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita,
nelle 48 ore successive, alla provincia competente per  territorio  o
alla citta' metropolitana.».