Art. 4 
 
               Modifiche all'art. 8 del r.r. 7/R/2019 
 
  1. Al comma 2  dell'art.  8  del  r.r.  7/R/2019  dopo  le  parole:
«piccola fauna stanziale» sono aggiunte le seguenti: «,  fatta  salva
la deroga al divieto, prevista dall'art. 8, comma  4-bis  della  l.r.
5/2018.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 8  del  r.r.  7/R/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3.  E'  sempre  vietato  a  chiunque  immettere  sul  territorio
regionale: 
      a)  individui  appartenenti  a  specie  estranee   alla   fauna
autoctona piemontese; 
      b) individui  appartenenti  alla  specie  fagiano  e  starna  e
pernice rossa a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del r.r.  7/R/2019  e'  inserito  il
seguente: 
    «3-bis. E'  sempre  vietata  l'importazione  e  l'immissione  del
cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi.». 
  4. Al comma 5 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 le parole:  «,  il  cui
numero sara' riportato» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  di  due
marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate». 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Torino, addi' 5 luglio 2021 
 
                                CIRIO