Art. 4 Modifiche all'art. 8 del r.r. 7/R/2019 1. Al comma 2 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 dopo le parole: «piccola fauna stanziale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la deroga al divieto, prevista dall'art. 8, comma 4-bis della l.r. 5/2018.». 2. Il comma 3 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 e' sostituito dal seguente: «3. E' sempre vietato a chiunque immettere sul territorio regionale: a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese; b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna e pernice rossa a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 e' inserito il seguente: «3-bis. E' sempre vietata l'importazione e l'immissione del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi.». 4. Al comma 5 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 le parole: «, il cui numero sara' riportato» sono sostituite dalle seguenti: «e di due marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addi' 5 luglio 2021 CIRIO