Art. 2 Comitato di indirizzo. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 42/2015 1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2015 e' sostituito dal seguente: «4. Il comitato d'indirizzo e' composto da: a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalita', del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalita' organizzata; b) il Presidente del Consiglio regionale; c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza; d) un rappresentante della Giunta regionale; e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana); f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalita', richiesti alle principali e piu' rappresentative, per territorialita' e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane; g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale; i) un rappresentante designato dalla commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana; l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza; m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa; n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell'ordine italiane.». 2. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2015 le parole: «di almeno tredici membri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e)».