Art. 2 
 
                       Comitato di indirizzo. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 42/2015 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  42/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Il comitato d'indirizzo e' composto da: 
      a) il presidente, individuato tra  soggetti  aventi  comprovata
esperienza nel campo sociale o  nei  settori  della  prevenzione  del
crimine, della promozione della legalita', del contrasto ai  fenomeni
di stampo mafioso e della criminalita' organizzata; 
      b) il Presidente del Consiglio regionale; 
      c) tre  consiglieri,  uno  dei  quali  espressione  dei  gruppi
consiliari di minoranza; 
      d) un rappresentante della Giunta regionale; 
      e)  quattro  rappresentanti  degli  enti  locali  di  cui   tre
designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana  (ANCI
Toscana) e uno dall'Unione  regionale  delle  province  toscane  (UPI
Toscana); 
      f) cinque esperti  nelle  tematiche  attinenti  al  tema  della
legalita', richiesti alle  principali  e  piu'  rappresentative,  per
territorialita'  e  numero  degli  iscritti,  associazioni  antimafia
toscane; 
      g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni  sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; 
      h)   due   rappresentanti   designati   dalle    organizzazioni
rappresentative  delle  imprese  e  delle   cooperative   a   livello
regionale; 
      i) un  rappresentante  designato  dalla  commissione  regionale
dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana; 
      l) un rappresentante delle  istituzioni  scolastiche  designato
dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa  intesa  con
l'ente di appartenenza; 
      m) un  rappresentante  designato  dalla  Conferenza  episcopale
regionale, previa intesa con la stessa; 
      n)  un  rappresentante,  previo   accordo,   per   ogni   corpo
appartenente alle forze dell'ordine italiane.». 
  2. Al comma 7 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  42/2015  le
parole: «di almeno tredici membri» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed
e)».