Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In via di  prima  applicazione  la  deliberazione  della  Giunta
regionale, di cui all'art.  15,  comma  2,  della  l.r.  1/2009  come
modificato dall'art. 3 comma 3,  e'  approvata  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.