(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 20 aprile 2021, n. 19) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di eliski. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 1. Il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di volo alpino ai fini della tutela ambientale), e' sostituito dal seguente: «6-bis. La Giunta regionale, acquisiti mediante conferenza dei servizi i pareri delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, puo' modificare l'allegato A. Tale modificazione dell'allegato A costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».