Art. 10 Disposizioni in materia di siti minerari dismessi. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12. 1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi), e' sostituita dalla seguente: «a) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;». 2. La lettera e) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2008 e' sostituita dalla seguente: «e) tre tecnici rispettivamente competenti in materia di geologia e storia delle miniere, in scienze museali e in economia, da individuare, ove possibile, nell'ambito del personale dell'amministrazione regionale o degli altri enti del comparto unico, per i cui compensi, nel caso di personale esterno alla pubblica amministrazione, trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie);».