Art. 10 
 
Disposizioni in materia di siti minerari dismessi. Modificazioni alla
  legge regionale 18 aprile 2008, n. 12. 
 
  1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della legge  regionale  18
aprile 2008, n. 12  (Disposizioni  per  la  valorizzazione  dei  siti
minerari dismessi), e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il coordinatore  del  dipartimento  regionale  competente  in
materia di ambiente, o suo delegato;». 
  2. La lettera e) del comma 4 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
12/2008 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) tre tecnici rispettivamente competenti in materia di geologia
e storia  delle  miniere,  in  scienze  museali  e  in  economia,  da
individuare,    ove    possibile,    nell'ambito    del     personale
dell'amministrazione regionale o degli altri enti del comparto unico,
per i cui compensi, nel  caso  di  personale  esterno  alla  pubblica
amministrazione, trova applicazione  quanto  previsto  dall'art.  11,
comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18  (Norme  per  il
conferimento di  incarichi  a  soggetti  esterni  all'amministrazione
regionale, per la costituzione di organi collegiali  non  permanenti,
per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e
per azioni promozionali e pubblicitarie);».