Art. 12 
 
Disposizioni in materia  di  organizzazione  dei  servizi  antincendi
  della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.  Modificazioni
  alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre  2009,
n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), le parole:  «il
Comando  regionale  dei  vigili  del  fuoco»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la struttura regionale competente in  materia  di  servizi
antincendi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  37/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e  7
del decreto legislativo 26 giugno  2015,  n.  105  (Attuazione  della
direttiva  n.  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del  pericolo  di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Commissione
e' integrata, con diritto di voto: 
      a)  da  un  rappresentante  dell'Agenzia   regionale   per   la
protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA); 
      b) da un rappresentante della regione; 
      c) da  un  rappresentante  dell'Unita'  operativa  territoriale
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta; 
      d) da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro
della Valle d'Aosta; 
      e)   da   un   rappresentante   del   comune   territorialmente
competente.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 65 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi
antincendi». 
  4. Al comma 2 dell'art. 65 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi
antincendi». 
  5. Al comma 1 dell'art. 78 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi
antincendi». 
  6. Al comma 1 dell'art. 80 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi
antincendi». 
  7. Al comma 2 dell'art. 81 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi
antincendi». 
  8. Al comma 1 dell'art. 89 della legge  regionale  n.  37/2009,  le
parole:  «del  Comandante  regionale  dei  vigili  del  fuoco»   sono
sostituite dalle seguenti:  «il  dirigente  regionale  competente  in
materia di servizi antincendi». 
  9. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 92 della  legge  regionale
n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei  vigili  del  fuoco»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente  regionale  competente  in
materia di servizi antincendi».