Art. 12 Disposizioni in materia di organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. 1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), le parole: «il Comando regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi». 2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2009 e' sostituito dal seguente: «3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Commissione e' integrata, con diritto di voto: a) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA); b) da un rappresentante della regione; c) da un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta; d) da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta; e) da un rappresentante del comune territorialmente competente.». 3. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 4. Al comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 5. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 6. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 7. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 8. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «del Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi». 9. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».