Art. 13 Disposizioni in materia di gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale. Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44. 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una societa' per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di gestione di punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale, e le attivita' di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione, comprese le attivita' erogate per il tramite degli enti strumentali della regione e degli enti locali». 2. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e d)». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010 e' inserito il seguente: «2-ter. I rapporti inerenti ai servizi e alle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della regione sono regolati da uno o piu' contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente.».