Art. 13 
 
Disposizioni  in  materia  di  gestione  di  servizi  alla   pubblica
  amministrazione regionale. Modificazioni alla  legge  regionale  20
  dicembre 2010, n. 44. 
 
  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20
dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una societa' per azioni per  la
gestione di servizi alla pubblica  amministrazione  regionale),  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di  gestione  di  punti  di
informazione  e  promozione  turistica,  a  carattere  temporaneo   e
stagionale, e le attivita' di  valorizzazione  e  commercializzazione
dell'artigianato di tradizione, comprese le attivita' erogate per  il
tramite degli enti strumentali della regione e degli enti locali». 
  2. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010,  le
parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:  «lettere  a)  e
d)». 
  3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010
e' inserito il seguente: 
    «2-ter. I rapporti inerenti ai servizi e alle  attivita'  di  cui
all'art. 3, comma 1,  lettera  d),  erogati  sul  territorio  per  il
tramite degli enti strumentali della regione sono regolati da  uno  o
piu' contratti di servizio  sottoscritti  dal  rappresentante  legale
degli  enti  strumentali  interessati  e  redatti   sulla   base   di
schemi-tipo approvati con deliberazione della  Giunta  regionale,  su
proposta della struttura regionale di volta in volta competente.».