Art. 17 Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), e' inserita la seguente: «a-bis) in favore della regione, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo del canone di cui all'Allegato A, da versare in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali;».