Art. 17 
 
Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge
                   regionale 21 luglio 2016, n. 11 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale
21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre
2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la  gestione,
la manutenzione, il controllo e la  tutela  delle  strade  regionali.
Abrogazione della legge regionale  10  ottobre  1950,  n.  1,  e  del
regolamento  regionale  28  maggio  1981,  n.  1)),  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis) in favore della regione, per il periodo successivo al  1°
gennaio 2017, dell'importo del  canone  di  cui  all'Allegato  A,  da
versare in  un'unica  soluzione,  oppure,  su  istanza  del  soggetto
interessato, in tre rate quinquennali;».