Art. 18 
 
Disposizioni in materia di politiche  educative.  Modificazioni  alla
                legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016,
n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio  2015,
n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione  e  formazione  e
delega per il riordino delle disposizioni legislative  vigenti),  con
l'ordinamento  scolastico  della  Valle  d'Aosta),  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «1-bis. In ossequio  al  principio  statutario  di  cui  all'art.
40-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'art.  2  del
decreto legislativo n. 44/2016, nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado ubicate nei comuni della Valle del Lys individuati  dalla
legge  regionale  19  agosto  1998,   n.   47   (Salvaguardia   delle
caratteristiche  e  tradizioni   linguistiche   e   culturali   delle
popolazioni walser della valle del Lys), si svolge anche una prova di
conoscenza della lingua tedesca, in aggiunta alla prova di conoscenza
della lingua inglese di cui al  comma  1  o,  qualora  l'insegnamento
della  lingua  inglese  non  sia  previsto  come   obbligatorio,   in
sostituzione delle medesima prova; 
    1-ter. Le scuole secondarie  di  secondo  grado  nelle  quali  e'
impartito l'insegnamento della lingua  tedesca  possono  chiedere  di
sostenere, in aggiunta alle prove di cui al comma 1, anche  la  prova
di conoscenza della lingua tedesca.».