Art. 18 Disposizioni in materia di politiche educative. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In ossequio al principio statutario di cui all'art. 40-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'art. 2 del decreto legislativo n. 44/2016, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), si svolge anche una prova di conoscenza della lingua tedesca, in aggiunta alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1 o, qualora l'insegnamento della lingua inglese non sia previsto come obbligatorio, in sostituzione delle medesima prova; 1-ter. Le scuole secondarie di secondo grado nelle quali e' impartito l'insegnamento della lingua tedesca possono chiedere di sostenere, in aggiunta alle prove di cui al comma 1, anche la prova di conoscenza della lingua tedesca.».